FAQ - La classificazione del personale CCNL Funzioni Locali 2019-2021

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FAQ - La classificazione del personale CCNL Funzioni Locali 2019-2021

Quadro normativo

Il sistema di classificazione del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 è così articolato in quattro aree che, in base all’art. 12 del contratto, corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
• Area degli Operatori (ex categoria A); • Area degli Operatori esperti (ex categoria B, posizioni di accesso B1 e B3); • Area degli Istruttori (ex categoria C) • Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D, compreso il personale incaricato di posizione organizzativa, come precisato dal comma 2 del medesimo articolo 12).

In considerazione di questo, si determina un cambiamento degli inquadramenti sulla base di aree e non più per categorie come previsto dal CCNL 31 marzo 1999.

Il reinquadramento automatico

Per effetto dell’art. 13, c. 2, del CCNL 2019-2021, il personale in servizio al 1° aprile 2023 è «inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione)», tabella di seguito riportata.

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Gli incarichi di posizione organizzativa in essere continuano fino alla naturale scadenza e sono “automaticamente” ricondotti all’istituto delle Elevate Qualificazioni. Di fatto i due istituti sono in assoluta continuità e non presentano particolari problematiche applicative. La principale novità riguarda l’importo massimo della retribuzione di posizione, aumentato a 18.000,00 euro annui lordi. Questo incremento non crea alcun adeguamento automatico dell’importo della retribuzione di posizione in godimento. Per una revisione si devono adottare gli ordinari strumenti: definizione dei criteri, pesatura delle posizioni, finanziamento del trattamento accessorio e attribuzione del nuovo importo. Alla scadenza dell’incarico, o in caso di nuovi conferimenti, si dovranno richiamare le disposizioni sulle elevate qualificazioni (EQ).
Le procedure per le PEO derivanti da contratti decentrati sottoscritti definitivamente entro il 31 marzo 2023 potranno essere portate a termine. Il caso riguarda sia i decentrati relativi al 2022 che quelli, eventualmente, del 2023. Con l’orientamento CFL185 l’Aran ha chiarito che rientrano nel perimetro della norma transitoria anche i decentrati sottoscritti dopo la data di sottoscrizione del CCNL del 16/11/2022 e prima del 1° aprile 2023.
Il contratto specifica che possono essere portate a termine le procedure concorsuali bandite prima del 1° aprile ed ancora in corso alla data di applicazione del nuovo ordinamento professionale. Il personale collocato nelle graduatorie verrà assunto nel nuovo sistema di classificazione applicando la tabella di trasposizione. L’Aran, con l’orientamento CFL203, amplia la portata della disposizione contrattuale ritenendo che gli stessi criteri possano essere applicati anche alle graduatorie vigenti, seppure risultanti da procedure concorsuali concluse prima del 1° aprile. Per quanto attiene al personale educativo e scolastico si potranno scorrere le graduatorie da C in essere ma il personale non potrà che essere collocato nell’area degli istruttori (e non in quella dei funzionari come previsto dalle nuove declaratorie). Parallelamente, l’orientamento CFL205 ritiene che si possano scorrere le graduatorie effettuate per la categoria B, posizione di accesso B3, ma ai nuovi assunti si applica la tabella di trasposizione con l’inquadramento nell’area degli operatori esperti (ex categoria B1).
Tuttavia, il successivo orientamento CFL210 apre alla possibilità di riconoscere comunque il trattamento economico da B3 giuridico (con i relativi effetti sul fondo) al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. assunzione dopo il 1° aprile 2023 a seguito di procedure bandite prima di tale data;
  2. pianificazione delle assunzioni in B3 di accesso prima di tale data;
  3. finanziamento nel bilancio 2023 come B3 di accesso.

Il trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale

Al personale in servizio al 1° aprile 2023 reinquadrato automaticamente nel nuovo sistema come sopra indicato, è attribuito in prima applicazione:
1. lo stipendio tabellare della nuova Area di destinazione indicato dalla Tabella G al CCNL 2019-2021 che è rappresentato dai valori economici di accesso unici corrispondenti al punto di accesso iniziale delle precedenti categorie (unica eccezione è per l’area degli Operatori, che ha come valore economico di accesso iniziale l’ex livello economico A2).

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2. il valore complessivo della posizione economica in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale consolidato” (zainetto) tali differenziali possono essere calcolati da tabella F

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Modifiche e funzionalità operative JPERS

Modifiche

Quanto sopra illustrato ha quindi portato a modifiche sugli archivi di base, tramite inizializzazioni automatiche presenti nell’aggiornamento:
1. menù “Contratto, revisione contratto, categorie e posizioni economiche”:
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○ creata nuova revisione contrattuale (validità 01/04/2023) chiudendo con data fine la precedente
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○ impostata nuova struttura contratto in aree eliminando le categorie A, B e B3, C, D e D3 mantenendo però tutte le posizioni non standard create dal cliente
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2. menù: “Valorizzazioni voci collettive”
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impostati nuovi valori voci collettive collegati alle aree (validità 01/04/2023) mantenendo eventuali valori per tutte le voci collettive di posizioni non standard
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3. su “Fascicolo del dipendente”:
○ creato nuovo nodo “posizione economica congelata ordinamento CCNL 1999” per la registrazione della categoria in godimento con il precedente contratto all’entrata in vigore del nuovo ordinamento (01/04/2023).
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    • attenzione questa nuova informazione viene popolata massivamente in prima applicazione dalla funzione apposita denominata “Applicazione revisioni contrattuali” e determina la valorizzazioni di nuove voci di “differenziale stipendiale consolidato” (zainetto); per le assunzioni successive all’entrata in vigore del nuovo sistema NON va quindi popolato se non nei casi espressamente indicati dal CCNL o orientamenti ARAN in merito. Sul fascicolo i nodi “Posizione economica” e “Posizione economica congelata CCNL99” sono totalmente svincolati e autonomi, successivamente al popolamento massivo un'eventuale variazione del primo non ha effetto sul secondo e va quindi riportata.



4. Nuove voci collettive legate a nodo fascicolo “posizione economica congelata ordinamento CCNL 1999” e valorizzazioni tabellari :
○ create nuove voci collettive per la gestione dei differenziali stipendiali consolidati (zainetto) di prima applicazione e relative voci di tredicesima collegate al nuovo nodo fascicolo sopra descritto
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○ impostati valori voci collettive collegati alle al nodo fascicolo “Posizione economica congelata CCNL99” per le voci elencate al punto precedente (validità 01/04/2023)
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Funzionalità

Come anticipato per effetto dell’art. 13, c. 2, del CCNL 2019-2021, il personale in servizio al 1° aprile 2023 è «inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione)», è stata quindi creata una nuova funzionalità apposita di seguito illustrata.
1. Funzione di trasposizione automatica nel sistema di classificazione
menù: “Applicazione revisioni contrattuali”
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2. Attivazione permesso
la voce di menù va attivata contattando il gestore utenti/permessi interno all’ente nel caso questa operazione non possa essere effettuata in autonomia (come in immagine animata qui sotto)
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3. Funzione:“Applicazione revisioni contrattuali”
la funzione è progettata per modificare tutti i fascicoli dei dipendenti interessati dalla trasposizione contrattuale indicata (categorie A, B e B3, C, D e D3); nello specifico:

  • chiusura posizione economica (categoria) 31/03/2023 vecchio inquadramento;
  • contestuale apertura posizione economica (area) data inizio 01/04/2023;
  • inserimento su nuovo nodo fascicolo “posizione economica congelata ordinamento CCNL 1999” data inizio 01/04/2023 del valore presente su nodo “posizione economica” al 31/03/2023

Dopo aver eseguito la ricerca e scelto del contratto (ENTE) e revisione (01/04/2023)
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la maschera presenta sulla sezione destra denominata “Applicazione revisione” la possibilità di inserire un motivo che verrà salvato poi nelle informazioni del nodo fascicolo oltre alla data (01/04/2023), può essere scelto tra quelli già presenti in archivio o crearne uno ad hoc prima procedere all’aggiornamento fascicoli entrando dal menù “Strutture di base-motivo inizio/fine curriculum”
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la scelta del motivo è opzionale; proseguendo la sezione è composta da tre distinte aree di dati che evidenziano le varie tipologie di posizioni economiche valide alla data di revisione presenti sui fascicoli dei dipendenti e per i quali verrà fatta la trasposizione:

  1. posizioni standard di categorie standard (non editabile);
  2. posizioni non standard di categorie standard A, B e B3, C, D e D3 (editabile obbligatoria);
  3. posizioni non standard di categorie non standard (editabile se necessita).


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  • sezione 1 posizioni standard di categorie standard (non editabile):
    • in questa griglia sono riportate tutte le posizioni economiche standard presenti su dipendenti con un rapporto valido al 01/04/2023 (A-A1, A-A2….B-B1, B3-B1….D-D7, D3-D7), il corrispondente valore di area e infine il valore congelato che verrà caricato nel nuovo nodo fascicolo “posizione economica congelata ordinamento CCNL 1999”;
  • sezione 2 posizioni non standard di categorie standard (editabile obbligatoria):
    • se il cliente all’interno delle vecchie categorie standard (A, B e B3, C, D e D3) ha creato delle posizioni economiche personalizzate (es. B3-B3bis) queste DEVONO essere ricondotte alle nuove aree definite in tabella G del CCNL e va associata anche una posizione standard congelata. Se presenti record in questa sezione e non viene fatta l’associazione non è possibile procedere “all’aggiornamento valori fascicolo”;
  • sezione 3 posizioni non standard di categorie non standard (editabile facoltativa):
    • l’archivio presenta anche posizioni e categorie non interessate dalle modifiche contrattuali (cococo, tirocinanti, borse lavoro, dirigenti) oppure è possibile che il cliente abbia creato posizioni e categorie non standard. In questo caso il cliente dovrà valutare se e quali devono essere ricondotte al nuovo ordinamento e SOLO per queste collegare nuova revisione e valore congelato; tutti gli altri record DEVONO restare non valorizzati.



Terminata l’eventuale associazione con il tasto “Aggiorna valori fascicolo” verranno eseguite le variazioni sui fascicoli dei dipendenti interessati come descritto in precedenza (come in immagine animata qui sotto)
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attendere il messaggio di “Operazione completata”....
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che permetterà inoltre la visualizzazione su file in formato .xls del dettaglio dei dipendenti e delle modifiche apportate
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Il risultato finale vedrà quindi per ogni dipendente un fascicolo con le informazioni aggiornate; si riporta di seguito il risultato dell’esecuzione della funzione per un dipendente in servizio inquadrato con categoria D posizione 5:
Prima
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Dopo
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Altre modifiche apportate in versione
Incrementi delle indennità professionali decorrenza (01/04/2023):
Il nuovo contratto introduce sezioni speciali destinate a specifiche figure professionali. La sezione relativa al personale educativo, docente e scolastico prevede, all’art. 94, la conferma delle indennità professionali. Per il solo personale educativo ed insegnante è disposto un aumento di tali indennità di 200 euro annui lordi con decorrenza 1° aprile.

  • creata nuova voce 822 “Indennità agg. personale educativo art.94 c.2 CCNL 22”


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collegata alle mansioni che già prevedevano la liquidazione della voce 811 (eventuali impostazioni non standard devono essere verificate e modificate, la nostra assistenza è a disposizione); importo mensile €16,67
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Medesimo aumento, 200 euro annui con decorrenza dal mese di aprile, è previsto per il personale della vigilanza dall’art. 99 del contratto. L’orientamento Aran CFL201 conferma che l’incremento riguarda sia il personale che svolge funzioni di PS (art. 5, L. 65/1986) che quello che non svolge tali funzioni.

  • incrementate voci 850 “Indennità di Vigilanza P.M. e P.S” e 851 “Indennità Funzione P.M.” se collegate a mansioni".


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Scarica in allegato il LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CCNL Funzioni Locali 2019-2021 [[1]]

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