Retribuzioni da Altri Datori di Lavoro
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Retribuzioni da Altri Datori di Lavoro
In questo MetaCurriculum è possibile inserire le retribuzioni che il dipendente ha percepito durante l’anno dal/dai precedente/i datori di lavoro (che vengono attestati nella CU), ed anche eventuali compensi da terzi che il dipendente chiede di considerare nel conguaglio di fine anno.
Occorre innanzitutto specificare l’Anno in cui sono corrisposti i compensi.
Altro datore di lavoro
Ragione Sociale: Identifica il datore di lavoro.
Dati validi a fini CUD/770: se la retribuzione è indotta dalla presentazione della CU oppure no.
Giorni produzione reddito: giorni maturati con tale datore di lavoro; vengono utilizzati in fase di conguaglio per determinare il diritto alle detrazioni complessivamente spettanti.
È possibile anche specificare la Categoria di Reddito legata a tale rapporto di lavoro selezionandola da apposito menù a tendina:
Elementi per conguaglio fiscale
Possono essere riportati imponibile ed imposta netta per ogni tassazione che deve essere compresa nel conguaglio di fine anno. E’ necessario che queste informazioni vengano registrate ai fini della tassazione Irpef.
Viene richiesto di specificare da quale casella della CU si desume l’imponibile Irpef (può valere 1 o 2).
Per quanto riguarda le addizionali regionale/comunale pagate da altri datori di lavoro, è importante che venga definito l’imponibile e l’imposta pagata dall’altro datore di lavoro. Infatti, in caso di conguaglio delle addizionali, l’imponibile viene conteggiato su quello dell’Irpef complessivo, e l’imposta complessiva della addizionale regionale viene calcolata al netto dell’imposta già pagata da altri datori di lavoro.
Elementi retributivi
Possono essere registrate voci relative a retribuzioni da altri datori di lavoro.
Queste verranno utilizzate in vista della produzione della CU.
Elementi per conguaglio contributivo
Possono essere riportati imponibile primo e trattenuta per tutti i contributi che vanno conguagliati. Sono quei contributi con aliquote diversificate per scaglioni.
Valgono le stesse considerazioni fatte per l’irpef.
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