Riclassificazione Studi Professionali
IMU | TARI | TASI | OSAP | ICP | DPA | ANM | SDI | SCI | IDS | ISCOP | PAG |
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L'art. 58/quinquies del Decreto Legge 26.10.2019 n.124, convertito in legge con modificazioni e comunemente chiamato "Decreto Fiscale", stabilisce che gli "Studi Professionali" vengano spostati di categoria, da "Uffici, agenzie, studi professionali" a "Banche ed istituti di credito" (categoria da 11 a 12 sopra 5.000 abitanti e categoria da 8 a 9 sotto i 5.000 abitanti). Nella pratica gli studi professionali andranno a pagare circa il 50% in meno dell'anno precedente.
È necessario pertanto procedere alla riclassificazione manuale, secondo le seguenti specifiche:
- occorre identificare, innanzitutto, le posizioni utenza TARI da correggere;
- effettuare la riclassificazione puntuale delle utenze individuate al punto precedente;
- correggere le descrizioni presenti in fascia di calcolo.
Chi appartiene agli Studi Professionali?
Gli Studi Professionali, spesso, sono piccoli studi con 4/5 dipendenti. Possono essere gestiti in forma associata, in forma di società professionale (ove consentita dalla legge) oppure in forma di società fra professionisti. Si suddividono nelle seguenti tipologie.
- Area professionale Amministrativa - Economico: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili, Procuratori Legali, altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
- Area professionale Giuridica: Avvocati, Notai, altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
- Area professionale Tecnica: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi, Forestali, Periti Agrari, Agrotecnici, altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
- Area professionale Medico Sanitaria e Odontoiatrica: Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Operatori Sanitari, Veterinari, Psicologi (abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale), altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
- Altre attività professionali intellettuali: si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime 4 aree, con o senza Albo professionale.