Certificato Capacità Matrimoniale

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Introduzione

I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera.
In alcuni casi l’Autorità estera richiede un “Certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.

Gli Stati che hanno firmato e ratificato la predetta Convenzione di Monaco e che richiedono il “Certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. Se intendete celebrare il matrimonio presso le competenti Autorità di uno degli Stati che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione, dovete farvi rilasciare il “Certificato di capacità matrimoniale” dal vostro Comune di residenza in Italia o, se residenti all’estero, dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza.

In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui deve essere celebrato il matrimonio possono richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio.

Se siete residenti all’estero, la richiesta del “Certificato di capacità matrimoniale” di cui sopra dovete presentarla alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale risiedete, compilando una dichiarazione sostitutiva nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L’eventuale attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio va sempre richiesta alla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare nella cui circoscrizione territoriale intendete contrarre matrimonio, anche se siete residenti in Italia.

La Rappresentanza potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.