Unioni Civili (Stato Civile)

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Introduzione

Unioni Matrimoni e Convivenze di Fatto

La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche.


La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi.
I commi dall'1 al 35 riguardano le Unioni Civili ed interessano lo Stato Civile (e di conseguenza anche l'Anagrafe)
I commi dal 36 al 65 riguardano le Convivenze di Fatto ed interessano solo l'Anagrafe
(I commi dal 66 al 69 contengono disposizioni finanziarie necessarie per salvaguardare gli equilibri di Bilancio dello Stato a seguito dell’introduzione di questi due nuovi istituti)

E' opportuno precisare che:

  • le Unioni Civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un Atto di Stato Civile, esattamente come avviene per il Matrimonio
  • le Convivenze di Fatto interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in Anagrafe
  • il Contratto di Convivenza può essere fatto a corredo di una Convivenza di Fatto anagrafica, allo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali, e va effettuato da un professionista (Notaio o Avvocato) per poi essere registrato anche in anagrafe.




Attenzione!
Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente

ad esempio, se una coppia ha contratto un matrimonio, non può anche essere unita civilmente o istituire una convivenza di fatto.
ad esempio, se una coppia ha istituito una convivenza di fatto, nel momento in cui contrae un matrimonio o una unione civile cesserà automaticamente la convivenza di fatto
Non possono coesistere istituti contratti con persone diverse
ad esempio, una persona non può essere unita civilmente con un'altra, e al tempo stesso convivente di fatto con un'altra ancora
esattamente come non è possibile essere avere più di un matrimonio o unione civile in contemporanea con più persone (occorre prima divorziare/separarsi civilmente)


In questa guida ci si occuperà quindi delle Unioni Civili
La legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l'istituto della Unione Civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri similmente all'istituto del Matrimonio.
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile; è stato infatti previsto dalla norma un nuovo registro provvisorio delle Unioni Civili.

La Richiesta di Costituzione dell'Unione Civile

Per procedere ad una Unione Civile è prima necessaria la redazione di una Richiesta (almeno 15gg prima della Unione); al momento la norma non prevede la procedura di pubblicazione (come per i matrimoni).
Nella richiesta i due soggetti ("parti") interessati, presentano le dichiarazioni in merito alla volontà di costituire l'Unione Civile, e presentano i documenti necessari a verificare i requisiti e l'assenza di eventuali impedimenti.

Vedi le Formule 1,2,3 dell'Allegato "A" al Decreto del 28/07/2016 e successive modifiche con Decreti Legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19/01/2017


All'interno della voce di menù Stato Civile -> Atti -> Redazione è stata prevista una nuova categoria Unioni Civili che include le Richieste e gli Atti veri e propri di costituzione della Unione.
come da figura di esempio che segue:
Redazione Atti - Unioni Civili

La procedura di compilazione di una Richiesta di Costituzione della Unione Civile è del tutto simile a quella di una Pubblicazione di Matrimonio; è sufficiente compilare correttamente tutti i campi proposti dall'applicativo (Testata, Ufficiale di Stato Civile, Dati dei Soggetti, etc.).
Si può notare come in luogo di Sposo e Sposa dei Matrimoni, i soggetti vengono identificati nelle Unioni Civili come Parte 1 e Parte 2 .
Al termine della compilazione, per confermare procedere al salvataggio tramite il pulsante Salva Salva
Verrà quindi proposta la stampa della Richiesta, come da immagine di esempio che segue:
Richiesta di Costituzione della Unione Civile

La richiesta viene prodotta su comune carta bianca in formato A4, a differenze delle dichiarazioni di costituzione che verranno prodotte su appositi registri (come già avviene per gli Atti di Matrimonio, Nascita, Cittadinanza e Morte)

A corredo della richiesta l'applicativo propone eventuali stampe accessorie.
Tutte le stampe, sono comunque ripetibili in ogni momento, ricercando la richiesta memorizzata dalla consueta voce di menù Atti -> Ricerca / Modifica tramite la funzione Stampe Stampe (vedi paragrafi successivi).


La Dichiarazione Costitutiva dell'Unione Civile

Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

Per redigere un atto relativo alla Dichiarazione di Costituzione di una Unione Civile è stata prevista una nuova categoria Unioni Civili all'interno della voce di menù Stato Civile -> Atti -> Redazione
Stato Civile -> Atti -> Redazione -> Unioni Civili

La procedura è del tutto simile a quella di compilazione di un Atto di Matrimonio; è infatti sufficiente compilare correttamente tutti i campi proposti dall'applicativo (Testata, Ufficiale di Stato Civile, Dati dei Soggetti, etc.).
Si può notare come in luogo di Sposo e Sposa dei Matrimoni, i soggetti vengono identificati nelle Unioni Civili come Parte 1 e Parte 2 , come da immagine di esempio che segue:
Dichiarazione di Costituzione di una Unione Civile

Esattamente come per qualsiasi altro Atto di Stato Civile una volta compilate correttamente tutte le variabili, cliccando sul pulsante Anteprima Atto Anteprima Atto sarà possibile visualizzare una anteprima dell'atto che si andrà a stampare, ed eventualmente intervenire sul testo.
clicca qui per approfondimenti sulla redazione di un atto di stato civile
clicca qui per approfondimenti sulla modifica di un atto di stato civile
Una volta dentro l'Anteprima, proseguendo tramite il pulsante Stampa Stampa Atto si potrà procedere alla stampa dell'atto (su Stampante ad Aghi) esattamente come per qualsiasi altro Atto di Stato Civile.
Dichiarazione di Costituzione di una Unione Civile

Tramite il pulsante Salva e Chiudi Salva e Chiudi Atto si potrà quindi scegliere se archiviare l'atto in archivio o salvare l'atto come temporaneo.
Nel caso in cui si scelga di salvare l'atto in archivio, l'applicativo propone automaticamente le eventuali stampe/comunicazioni in allegato , come da immagine di esempio che segue:
Dichiarazione di Costituzione di una Unione Civile - Comunicazioni Allegate

Attenzione!
ATTENZIONE AL REGIME PATRIMONIALE!

Esattamente come per i matrimoni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, viene stabilito ex lege il regime patrimoniale della Comunione dei Beni.
Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
Prima di iniziare la redazione di un atto di Costituzione di una Unione Civile, porre quindi attenzione ad accendere l'eventuale opzione Separazione dei Beni nel caso in cui le Parti optino per questa scelta patrimoniale.
Separazione dei beni
L'eventuale scelta di Separazione dei Beni verrà indicata nell'Atto tramite apposita Annotazione, esattamente come già avviene per i matrimoni.




La Scelta del Cognome Comune

La scelta del Cognome Comune è una facoltà rimessa alle parti.
La norma prevede infatti che, in caso la coppia voglia adottare uno dei due cognomi delle parti come cognome familiare, può farne dichiarazione congiunta all'ufficiale di stato civile al momento della richiesta di costituzione dell'unione civile.
A tal proposito, va evidenziato che:

  • Il comma 10 dell'Art.1 della Legge 76 del 20/05/2016 indica che: "[...] le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso [...]"

Questo fa presupporre che una delle due parti possa scegliere di sostituire il proprio cognome con quello "comune", ed eventualmente mantenere anche il proprio anteponendolo o posponendolo a quello comune.

  • La Formula 17 dell'Allegato "A" alla Circolare 15/2016 del Ministero dell'Interno relativa alla Annotazione sugli Atti di Nascita di cambiamento cognome a seguito di Unione Civile recita invece: "[...]ha anteposto/posposto al suo cognome il cognome comune dell'unione di seguito indicato [...]"


Si può quindi notare come la norma e la formula siano in contrasto tra loro, con il risultato che ad oggi vi sono diverse interpretazioni (non ancora chiarite dal Ministero), per le quali vi è chi sostiene che una delle due parti possa solo aggiungere (anteposto o posposto) il cognome comune al proprio, mentre vi è chi sostiene che possa addirittura sostituire il proprio cognome con quello comune.
In mancanza di chiarimenti normativi, l'applicativo è stato aggiornato per poter gestire tutte le ipotesi.

Ipotizziamo ad esempio che si uniscano civilmente il Sig. Rossi e il Sig. Bianchi; questi potranno scegliere di:
Convivenze di Fatto 02.jpg lasciare invariati i loro cognomi (in questo caso non devono dichiarare nulla all'Ufficiale dello Stato Civile)
Convivenze di Fatto 02.jpg scegliere tra di loro il cognome comune Rossi; il Sig. Rossi rimane invariato e il Sig. Bianchi diventaRossi Bianchi (posponendo il cognome comune al proprio di nascita)
Convivenze di Fatto 02.jpg scegliere tra di loro cognome comune Rossi; il Sig. Rossi rimane invariato e il Sig. Bianchi diventa Bianchi Rossi (anteponendo il cognome comune al proprio di nascita)
Convivenze di Fatto 02.jpg scegliere tra di loro cognome comune Rossi; il Sig. Rossi rimane invariato e il Sig. Bianchi diventa Rossi (sostituendo il cognome comune al proprio di nascita)
Esempio Scelta Cognome Comune

Per poter abilitare l'eventuale scelta del Cognome Comune, occorre accendere l'opzione Cognome Comune prima di iniziare la redazione dell'Atto di Costituzione.
La scelta di quale dei due cognomi dovrà essere quello comune, e se anteporlo/posporlo/sostituirlo verrà invece posta durante la redazione dell'Atto.
Scelta del Cognome Comune

  • L'aggiunta del cognome comune comporta in anagrafe il cambiamento del codice fiscale.
  • Lo scioglimento dell'unione civile comporta la perdita del cognome comune.




Scioglimento della Unione Civile

Stando alla norma, l'Unione Civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, e si applicano le attuali norme previste per il divorzio di matrimoni, ad esclusione dell'istituto della separazione.
L'applicativo verrà presto aggiornato per includere anche le casistiche previste dalle formule 11 e 12 dell'Allegato "A" Formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso - 28 luglio 2016, ovvero la redazione dell'atto di Accordo e quello di Conferma dell'Accordo.


Annotazioni

Così come avviene per i matrimoni, anche le Unioni Civili devono essere annotate tramite l'apposizione di apposita annotazione a margine sugli Atti di Nascita delle Parti.
Il formulario attuale prevede l'apposizione di annotazione sull'Atto di Nascita delle Parti nei casi di:

  • Costituzione della Unione Civile (Formule 13, 16)
  • Scioglimento della Unione Civile (Formule 14, 15)
  • Cambiamento di Cognome mediante anteposizione o posposizione del cognome comune della Unione Civile (Formula 17)


E' prevista anche annotazione su eventuale Atto di Matrimonio

  • Nel caso in cui i due coniugi, a seguito di rettifica del sesso dichiarino di costituire comunque una Unione Civile tra loro (Formula 18)
  • Nel caso di scioglimento della unione civile costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi (Formule 19, 20)


Sono inoltre previste delle annotazioni da apporre sugli stessi Atti di Costituzione della Unione Civile, nei casi di:

  • Scelta del cognome (Formula 21)
  • Scelta del regime di separazione dei beni (Formula 22)


L'applicativo è già stato aggiornato per prevedere l'apposizione e per le comunicazioni ai comuni interessati della annotazioni più comuni, e verranno a breve implementate tutte le casistiche fino ad ora previste dal formulario.


Certificazione

Un Atto di Dichiarazione Costitutiva dell'Unione Civile, darà luogo a certificazione.
Così come per gli Atti di Matrimonio, Nascita e Morte, sono stati implementati il "Certificato di Unione Civile" e l' "Estratto di Unione Civile" , entrambi rilasciabili dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Entrambi sono producibili dalle Stampe presenti in allegato all'Atto di Unione Civile, come da immagine di esempio che segue:
Certificato ed Estratto di Unione Civile

All'interno del Certificato vengono riepilogati solamente i dati delle due parti, indicando gli estremi dell'Atto di Dichiarazione di Costituzione dell'Unione.
All'interno dell' Estratto vengono invece indicate anche le generalità dei testimoni, e il contenuto di eventuali annotazioni certificabili presenti sull'atto.

Entrambi sono anche rilasciabili tramite l'apposita funzione Certificazione (accessibile da Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Sportello)
Certificato ed Estratto di Unione Civile


Il certificato/estratto è rilasciabile solo per i soggetti che hanno un Atto di Unione Civile presente negli archivi dello Stato Civile, e se marcato come certificabile.
Se per un soggetto è presente un Atto di Unione certificabile, verrà identificato tramite una spunta verde certificabile in corrispondenza della nuova colonna UCI
come da immagine di esempio che segue:
Flag Certificabilità Atto di Unione Civile



Comunicazione all'Anagrafe di Unione Civile

A seguito di redazione di un Atto di Costituzione di Unione Civile, o di Trascrizioni, l'applicativo prevede sempre una relativa Comunicazione all'Ufficio Anagrafe che viene indirizzata ai comuni di residenza della parti, come da immagine di esempio che segue:

Unione Civile - Comunicazione da Stato Civile

Nel caso in cui sia previsto, e nel caso in cui uno o entrambi i soggetti siano residenti nella propria anagrafe, l'applicativo a seguito dell'avvenuta conferma di salvataggio dell'atto in archivio, è in grado di generare anche delle proposte automatiche di aggiornamento degli archivi anagrafici. queste comunicazioni verranno raccolte in un contenitore in attesa di una ulteriore conferma da parte dell'Ufficiale di Anagrafe, che si trova alla voce di menù: Anagrafe -> Gestione Popolazione -> Attività -> Comunicazioni da Stato Civile .

Le comunicazioni che si vengono a creare, consentono all'Ufficiale di Anagrafe di registrare velocemente l'evento nei propri archivi anagrafici, e prevede una compilazione automatica della maggior parte dei dati che si desumono dall'Atto di Stato Civile.

Quando l'applicativo è in grado di generare una comunicazione automatica, viene sempre posto un messaggio a video come da immagine di esempio che segue:
Comunicazioni da Stato Civile

Nota bene: la generazione automatica della comunicazione all'anagrafe è prevista nella maggior parte dei casi di eventi che riguardano la costituzione di una Unione Civile; vi sono poi delle comunicazioni (come ad esempio quelle relative ad uno Scioglimento o Variazione delle Generalità) che vengono generate durante l'inserimento di una Annotazione su un atto già presente in archivio (vedi anche: Inserimento Annotazioni di Stato Civile).
Non tutti i casi tuttavia prevedono la generazione automatica della comunicazione, ad esempio alcuni casi di trascrizioni generiche, o comunque in tutti i casi ove la procedura non è in grado di individuare con certezza assoluta la condizione del soggetto in anagrafe; vi è poi la condizione sine qua non per la quale in fase di redazione dell'atto l'operatore di stato civile abbia correttamente ricercato i dati dall'archivio anagrafico (in caso contrario l'applicativo non può desumere quale sia il soggetto/famiglia interessati dall'evento).
In tutti quei casi dove non vi è una comunicazione automatica, è sempre possibile procedere manualmente alla registrazione della Unione Civile in anagrafe (per i dettagli consulta la guida delle Unioni Civili in Anagrafe).

Le comunicazioni automatiche in attesa di essere processate dall'anagrafe, si trovano alla voce di menù: Anagrafe -> Gestione Popolazione -> Attività -> Comunicazioni da Stato Civile
e vengono presentate in una griglia come quella della immagine di esempio che segue:
Comunicazioni da Stato Civile

E' sufficiente un doppio-click sulla riga del soggetto per confermare l'aggiornamento dei dati in anagrafe, come da immagine di esempio:
Comunicazioni da Stato Civile

Comunicazioni da Stato Civile

Sarà possibile vedere immediatamente gli effetti nella Scheda Individuale AP5, come da immagine di esempio che segue:
Scheda Individuale AP5 - Unioni Civili
Nota: se le parti sono tutte e due residenti nella propria anagrafe, l'operazione andrà ripetuta per entrambe.
Per tutti i dettagli consulta la guida delle Unioni Civili in Anagrafe.


Riferimenti Normativi

Riferimenti Normativi


Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (G.U. n.118 del 21/05/2016) link
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016 (cosiddetto “decreto ponte” o “decreto transitorio”) (G.U. n. 175 28/07/2016) link
Parere del Consiglio di Stato del 21 luglio 2016, n.1695 link
Decreto del Ministro dell'Interno del 28 luglio 2016 (cosiddetto “formulario”) link
FAQ del Ministero dell'Interno sul DPCM N. 144/2016 pubblicate il 03 agosto 2016 link
Circolare del Ministero dell'Interno n. 3511 del 5 agosto 2016 link

[...]In ogni caso le soluzioni normative contenute nel decreto, stante la descritta temporaneità della disciplina “ponte”, non debbono né possono essere considerate irreversibili, essendo le stesse suscettibili di ripensamento e di miglioramento in occasione dell’attuazione della delega.[...]
(Consiglio di Stato 21 luglio 2016)


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