Riaccertamento ordinario
Operazioni di Riaccertamento Ordinario
Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato
Impegni e accertamenti che non risultano esigibili al termine dell'esercizio corrente possono essere reimputati sull'esercizio 2016 o successivi. Questa operazione può essere effettuata indistintamente sia su impegni coperti da entrate dell'anno corrente, sia che si tratti di impegni coperti da fondo, come nel caso di impegni provenienti da riaccertamento straordinario.
Si noti che in fase di riaccertamento ordinario, a differenza di quanto avvenuto per il riaccertamento straordinario, sarà possibile effettuare una variazione di esigibilità unicamente per impegni ed accertamenti a competenza dell'anno corrente. Impegni e accertamenti che si trovano a residuo n-1 e precedenti non potranno essere oggetto di riaccertamento.
Il primo passaggio sarà quindi quello di effettuare reimputazioni ed eventuali economie di impegno dalla maschera
inoltre le somme reimputate possono essere coperte da FPV oppure da entrate reimputate a loro volta. Faccio quasta distinzione perchè risulta essere fondamentale per il passaggio successivo. Gli impegni e gli accertamenti soggetti ad un'eventuale variazione di esigibilità sono SOLAMENTE quelli a competenza 2015, nel riaccertamente ordinario NON POSSONO essere reimputati accertamenti ed impegni a residuo 2014 e precedenti, Al termine del riaccertamento è necessario registrare almeno una variazione di bilancio con data valuta 31/12/2015 come da sottostante immagine (Embedded image moved to file: pic00321.gif)
Nella variazione deve essere eseguita sia la lettura degli Uscite e delle Entrate prestando attenzione ad una questione: l'automatismo propone come variazione degli stanziamenti sia gli impegni reimputati coperti da FPV, per i quali occorre avere un capitolo di FPV collegato al relativo capitolo di spesa, questo perchè la variazione deve proporre uno storno tra capitolo di spesa e capitolo di FPV a valere sull'anno 2015 ed una variazione positiva sul capitolo di spesa del 2016 o successivi coperta da FPV, per quanto riguarda invece le reimputazioni che vengono fatte dal 2015 al 2016 per l'accertamento e per il relativo impegno finanziato dall'entrata reimputata, nel 2015 NON DEVE ESSERE FATTA NESSUNA VARIAZIONE degli stanziamenti anche se l'automatismo delle reimputazioni propone ugualmente la varazione di queesti stanziamenti, questi quindi devono o essere cancellati manualmente oppure le reimputazioni fatte con queste caratteristiche potrebbero essere fatte con data differente a quella che viene poi utilizzata per la lettura delle reimputazioni nella variazione di bilancio, quindi ad esempio con data 30/12/2015. l'anno 2018 è puramente indicativo è come anno massimo deve essere indicato l'anno massimo sul quale sono stati reimputati gli impegni e gli accertamenti. La seconda variazione di bilancio va registrata solamente nel caso in cui il bilancio di previsione 2016 sia già stato approvato, in questa situazione va effettuata una variazione con data valuta 02/01/2016 o successive (ad esempio la data nella quale viene approvato il riaccertamento ordinario dalla Giunta) come da sottostante immagine (Embedded image moved to file: pic25889.gif)
L'automatismo deve essere eseguito sia per le entrate che per le uscite; l'anno 2018 è puramente indicativo è come anno massimo deve essere indicato l'anno massimo sul quale sono stati reimputati gli impegni e gli accertamenti. Nel caso in cui invece l'ente non abbia ancora approvato il bilancio il punto 6 non deve essere eseguito, ma gli stanziamenti del bilancio di previsione dovranno contenere anche gli stanziamenti necessari a coprire il riaccertamento ordinario, in questo caso è possibile creare un nuova sezione del bilancio denominato, ad esempio "Riaccertamento ordinario" e tramite gli automatismi del bilancio bisognera comportarsi come da immagine sottostante; come per il punto 6 l'anno 2018 è puramente indicativo (Embedded image moved to file: pic40116.gif)