Contabilità Finanziaria/provvisorio

Da wiki.maggioli.it.
Versione del 17 mar 2015 alle 17:03 di imported>Aiovene (Creata pagina con "[http://sicrawebhelp.saga.it/index.php/Contabilit%C3%A0_Finanziaria#Gestione ''Indietro''] =Split Payment= ==Il quadro normativo di riferimento== L’art. 1, comma 629 del...")
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Indietro

Split Payment

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, per le operazioni con Iva esigibile dal 1° gennaio 2015, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 prevedendo un nuovo sistema di assolvimento dell’Iva denominato “split payment”. Infatti, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 recita che: “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” (vedi decreto MEF del 23 gennaio 2015). Il comma 632 aggiunge "L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una misura di deroga [...]. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche’ l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, [...], sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015".