Divorzio Accordo Tramite Ufficiale Stato Civile

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Atti -> Redazione -> Matrimonio II C -> Negoziazioni

 Funzione disponibile dalla release STC 3.0.42.0.0 o superiore

Introduzione

In base al Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, e al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. articolo 49, comma 1, lettera g-bis.
ai coniugi viene attribuita la facoltà di concludere un "accordo consensuale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile", sia per la separazione personale che per la cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio stesso.

Trascrizione di un Accordo Consensuale

Per redigere un atto di trascrizione di un accordo consensuale sono stati introdotti nuovi casi, all'interno del gruppo degli Atti di Matrimonio in parte II serie C -> Accordi Art.12 :

  • Accordo di Separazione (o Divorzio)
  • Conferma di Accordo di Separazione (o Divorzio)
  • Mancata Conferma di Accordo di Separazione (o Divorzio)


Tutti e tre i casi sopra indicati, sono disponibili per il caso di separazione piuttosto che per divorzio.
Sono inoltre presenti due ulteriori casistiche, nel caso in cui occorra redigere successivi atti di modifica delle condizioni:

  • Accordo di Modifica della Condizioni di Separazione
  • Accordo di Modifica della Condizioni di Separazione


Una volta scelto il caso, sarà possibile recuperare i dati del matrimonio per il quale si intende procedere al divorzio, tramite il pulsante di ricerca del matrimonio IMMAGINE:
Divorzi brevi 01.jpg

Recuperando i dati del matrimonio, diversi campi verranno compilati automaticamente dalla procedura. L'operatore dovrà procedere nella compilazione dei restanti campi, come per qualsiasi altro atto di stato civile.


Informazioni Utili per la Redazione degli Atti


- L'Atto di Accordo di Separazione viene redatto quando i due coniugi si presentano davanti all'Ufficiale di Stato Civile per un accordo di separazione personale
- L'Atto di Accordo di Divorzio viene redatto quando i due coniugi si presentano davanti all'Ufficiale di Stato Civile per un accordo di scioglimento (matrimonio civile) o cessazione effetti civili (matrimonio religioso)
- L'Atto di Conferma dell'Accordo viene redatto quando i due coniugi si presentano entrambi alla data concordata per confermare un accordo di separazione/scioglimento/cessazione
- L'Atto di Mancata Conferma dell'Accordo viene redatto quando uno o entrambi i coniugi NON si presentano alla data concordata per confermare un accordo di separazione/scioglimento/cessazione

- Si potrà notare che i campi relativi alla residenza dei due sposi, saranno sempre proposti vuoti.
Tale comportamento è voluto, in quanto la residenza attuale potrebbe non coincidere con quella al momento dell'atto di matrimonio; sarà compito dell'operatore indicare l'attuale residenza al momento del divorzio.

- Lo sposo e la sposa possono presentarsi da soli oppure accompagnati da un avvocato. Se viene indicato il valore "SI" nel campo "Presenza avvocato sposo" e/o "Presenza avvocato sposa" vengono richiesti anche i dati anagrafici dell'avvocato (o degli avvocati).

- Nel caso i coniugi siano parti di un giudizio pendente concernente la separazione stessa, indicare il valore "SI" nel campo "Giudizio Pendente" ed inserire il Tribunale.

- La "Data appuntamento" è quella che viene concordata con l'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo, che deve essere non inferiore a trenta giorni rispetto alla data dell'accordo stesso.

Comunicazioni a seguito dell'Atto

Tra le comunicazioni standard che vengono proposte a seguito dell'atto, sono state introdotte due nuove stampe:

  • Comunicazione di avvenuta trascrizione per Avvocato allo scopo di inviare agli Avvocati interessati, la conferma dell'avvenuta trascrizione della negoziazione.
  • Comunicazione di annotazione per il Comune dell'atto di Nascita che viene inoltrata al comune ove registrato l'atto di nascita degli ex-sposi, e che viene generata solamente nel caso di divorzio ( e non in quelli di separazione).



Annotazioni

Per quanto riguarda l'eventuale inserimento della Annotazione da apporre sull'Atto di Matrimonio (formule 175 e 175bis), sono state introdotte 3 nuove casistiche, come da immagine di esempio:
Divorzi brevi 02.jpg


Solo per i casi di divorzio (e quindi non per i casi di separazione), e solo se i soggetti interessati sono residenti nella propria Apr, verrà chiesto all'operatore se generare automaticamente una comunicazione automatica (attività) di proposta all'anagrafe:

Divorzi brevi 03.jpg


Solo per i casi di divorzio (e quindi non per i casi di separazione), e solo se presente in archivio l' Atto di Nascita dei soggetti interessati, verrà generata la comunicazione automatica (attività) di proposta inserimento annotazione formula 138 :

Divorzi brevi 04.jpg

Comunicazioni a seguito di Annotazioni

A seguito del caricamento di una annotazione relativa alla negoziazione tramite avvocato, l'applicativo proporrà il classico elenco delle comunicazioni disponibili; tra queste si pone l'attenzione su una nuova stampa introdotta Comunicazione di Conclusione del Procedimento per gli Interessati , dove l'operatore dovrà indicare il responsabile del procedimento, e le attuali residenze dei soggetti interessati.

Voci correlate