Pubblicazioni - Albo Pretorio

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Introduzione

La legge n. 69 del 18 giugno 2009 art. 32, comma 1, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale ma soltanto di pubblicità-notizia. Per tutti gli atti e provvedimenti per i quali la pubblicazione all'albo è prevista quale condizione di esecutività (delibere), di decorrenza di termini a ricorrere o in ogni caso di adempimento di un obbligo di pubblicità legale, la Legge 69/2009 non richiede l'adozione di particolari protocolli di sicurezza informatica a garanzia e certificazione della provenienza e della genuinità dei documenti pubblicati, né l'adempimento di particolari oneri formali riguardanti la cosidetta “relata di pubblicazione”. Le amministrazioni che si sono dotate di un proprio sito internet dovranno estendere e completare in termini organici ed esaustivi l'attività di pubblicazione degli atti affissi all'albo pretorio in forma cartacea, curando la tempestività della pubblicazione, assicurandone la durata stabilita per legge in base al tipo di atto o provvedimento e documentando l'avvenuta pubblicazione tramite una relata di pubblicazione in termini analoghi a quanto attualmente previsto per la pubblicazione all'albo pretorio. Con il decreto milleproroghe il governo a prorogato di 6 mesi il comma 5 dell'art. 32 pertanto, fatto salvo l'obbligo comunque di pubblicare sul proprio sito internet, viene confermata la necessità di continuare a pubblicare , dopo il primo gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti anche in forma cartacea all'albo pretorio. Per gli atti e i provvediemnti concernenti procedure ad evidenza pubblica e per i bilanci (nel caso degli enti pubblici tenuti a pubblicare tali atti sulla stampa quotidiana), il secondo comma dello stesso art. 32 della Legge 69/2009 prevede un doppio binario a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 1° gennaio 2013: oltre all'adempimento dell'obbligo di pubblicità con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 69/2009, le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero per la pubblica ammonistrazione e innovazione di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. L'applicativo SicraWeb prevede quindi la possibilità di pubblicare sul portale i documenti che oggi vengono trasmessi all'albo in forma cartacea.

Accesso a Sicr@Web

Per accedere al programma Sicraweb si rimanda a questa guida.

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