Convivenze di Fatto
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Introduzione
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche.
La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi.
I commi dall'1 al 35 riguardano le Unioni Civili ed interessa lo Stato Civile
I commi dal 36 al 65 riguardano le Convivenze di Fatto ed interessa l'Anagrafe
E' opportuno precisare che:
- le Unioni Civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un Atto di Stato Civile
- le Convivenze di Fatto interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in Anagrafe
come da schema riassuntivo che segue:
In questa guida ci si occuperà quindi delle Convivenze di Fatto (Anagrafiche)
Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per conviventi di fatto:
Due persone maggiorenni
Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
Non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile
nota bene: tutti e tre i requisiti sopraindicati devono essere soddisfatti
Dal punto di vista informatico, le principali novità introdotte consistono nelle seguenti funzionalità:
- Registrazione delle dichiarazioni di convivenza di fatto
- Per le nuove famiglie
- Per le famiglie già esistenti
- Registrazione delle dichiarazioni di cessazione delle convivenze di fatto
- Registrazione del contratto di convivenza
- Conservazione del contratto di convivenza
- Modifica / Cessazione del contratto di convivenza
- Certificazione della convivenza di fatto
La dichiarazione di convivenza di fatto è un procedimento anagrafico, che risulta inglobato nella pratica migratoria per i casi in cui la dichiarazione è contestuale ad una pratica di movimentazione delle persone che ha per oggetto la loro iscrizione nella stessa famiglia; è invece un procedimento a sé stante nel caso in cui i dichiaranti già appartengano alla stessa famiglia. Questo secondo caso prevede un nuovo procedimento con un suo iter, infatti siamo in presenza di un’istanza per la quale avviare un procedimento e rilasciarne ricevuta di avvio, richiedere alla polizia urbana l’accertamento, acquisire l’esito e provvedere alla comunicazione della conseguente decisione agli interessati.
La chiusura positiva del procedimento instaura nel database il legame di convivenza di fatto, che è la base per la certificazione specifica, in mancanza di indicazioni ministeriali si ritiene che il documento certificativo sia quello proposto da Anusca. Detto legame è anche il riferimento per i successivi interventi di cessazione.
La data di decorrenza della convivenza viene conservata e visualizzata sulle schede anagrafiche; viene conservato anche il comune della dichiarazione originaria.
Il contratto di convivenza è un oggetto facoltativo che, se trasmesso all’anagrafe, costituisce oggetto di registrazione anagrafica, e di annotazione sulla certificazione, con riferimento agli estremi citati dalla circolare. Dato che il contratto può essere modificato o risolto, anche queste circostanze sono oggetto di registrazione anagrafica, con gli estremi previsti e la causale di cessazione.
NOTA BENE: l'accesso alle nuove funzionalità prevede l'attribuzione di nuovi specifici permessi utente
Senza i permessi necessari non sarà possibile gestire e/o visualizzare i dati delle Convivenze di Fatto; consultare il proprio referente informatico per l'attribuzione dei seguenti permessi:
(Vedi anche: Gestione Utenti e Permessi)
Costituzione di Una Convivenza di Fatto (contestualmente ad una Pratica Anagrafica)Inizio della PraticaLa costituzione di una convivenza di fatto, posto che vi siano i requisiti, può avvenire contestualmente ad una Pratica Anagrafica di Iscrizione o Cambio Indirizzo, oppure per due soggetti che già risiedono nello stesso nucleo famigliare.
Va sottolineato che, per i motivi sopra descritti, gli Estremi dell'eventuale Contratto di Convivenza non sono obbligatori, e possono essere tranquillamente caricati anche in un secondo tempo dalla apposita voce di menù: xxxxxxxx
StampeDurante la prima fase della pratica, a corredo di quelle già presenti, sono state aggiunte due nuove stampe:
Attività / IterL'iter della Pratica APR proseguirà con il normale flusso di lavoro senza alcuna differenza rispetto ad una tradizionale Pratica di Iscrizione o Variazione Indirizzo.
Scheda Individuale (AP5)All'interno di ogni Scheda Individuale, vengono mostrati gli eventuali dati relativi ad una Convivenza di Fatto (esattamente come già avviene ad esempio per un matrimonio o un divorzio).
Proseguimento e Conclusione della PraticaUna volta inseriti i dati relativi alla Convivenza di Fatto nella prima fase di apertura della pratica, questa proseguirà con il suo normale iter.
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