Convivenze di Fatto

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Introduzione

La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche.
La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi.
I commi dall'1 al 35 riguardano le Unioni Civili ed interessa lo Stato Civile
I commi dal 36 al 65 riguardano le Convivenze di Fatto ed interessa l'Anagrafe

E' opportuno precisare che:

  • le Unioni Civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un Atto di Stato Civile
  • le Convivenze di Fatto interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in Anagrafe


come da schema riassuntivo che segue:
Convivenze di Fatto 01.png

In questa guida ci si occuperà quindi delle Convivenze di Fatto (Anagrafiche)
Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per conviventi di fatto:
Convivenze di Fatto 02.jpg Due persone maggiorenni
Convivenze di Fatto 02.jpg Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
Convivenze di Fatto 02.jpg Non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile
nota bene: tutti e tre i requisiti sopraindicati devono essere soddisfatti

Dal punto di vista informatico, le principali novità introdotte consistono nelle seguenti funzionalità:

  • Registrazione delle dichiarazioni di convivenza di fatto
    • Per le nuove famiglie
    • Per le famiglie già esistenti
  • Registrazione delle dichiarazioni di cessazione delle convivenze di fatto
  • Registrazione del contratto di convivenza
  • Conservazione del contratto di convivenza
  • Modifica / Cessazione del contratto di convivenza
  • Certificazione della convivenza di fatto



La dichiarazione di convivenza di fatto è un procedimento anagrafico, che risulta inglobato nella pratica migratoria per i casi in cui la dichiarazione è contestuale ad una pratica di movimentazione delle persone che ha per oggetto la loro iscrizione nella stessa famiglia; è invece un procedimento a sé stante nel caso in cui i dichiaranti già appartengano alla stessa famiglia. Questo secondo caso ci induce all’introduzione di un nuovo procedimento con un suo iter, infatti siamo in presenza di un’istanza per la quale avviare un procedimento e rilasciarne ricevuta di avvio, richiedere alla polizia urbana l’accertamento, acquisire l’esito e provvedere alla comunicazione della conseguente decisione agli interessati. Si dovrà gestire il caso di preavviso e di rigetto dell’istanza.
Il caso che tratta la dichiarazione relativa a situazione preesistente necessità di modulistica nuova, quello collegato ad una pratica migratoria probabilmente richiederà qualche ritocco a quella esistente, per richiamare la circostanza.

La chiusura positiva del procedimento instaura nel database il legame di convivenza di fatto, che è la base per la certificazione specifica, in mancanza di indicazioni ministeriali si ritiene che il documento certificativo sia quello proposto da Anusca. Detto legame è anche il riferimento per i successivi interventi di cessazione. In attesa di eventuali chiarimenti ministeriali ritengo che la certificazione debba valutare sia la presenza del legame che la persistenza della convivenza nella stessa famiglia, e quest’ultima condizione va rappresentata con un indicatore esplicito.
Il pensiero di Anusca riguardo alla migrazione di una coppia di conviventi di fatto non è concorde, ma dal seminario di Castel S. Pietro di giugno 2016 sembra diffusa l’idea che nel comune di nuova residenza non sia necessaria una nuova dichiarazione. Occorre una soluzione flessibile che permetta di seguire entrambi i percorsi.

La data di decorrenza della convivenza va conservata e, anche se legge e circolare non lo dicono, va visualizzata sulle schede anagrafiche; per quanto detto sopra, i comuni di immigrazione che non pretenderanno una nuova istanza dalle coppie di conviventi di fatto che migrano acquisiranno gli estremi della dichiarazione originaria, ne segue la necessità di conservare anche il comune della dichiarazione originaria.

Il contratto di convivenza è un oggetto facoltativo che, se trasmesso all’anagrafe, costituisce oggetto di registrazione anagrafica, e di annotazione sulla certificazione, con riferimento agli estremi citati dalla circolare. Dato che il contratto può essere modificato o risolto, anche queste circostanze sono oggetto di registrazione anagrafica, con gli estremi previsti e la causale di cessazione.