Split Payment

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Split Payment

Il quadro di riferimento

L’art. 1, comma 628 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, per le operazioni con Iva esigibile dal 1° gennaio 2015, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 prevedendo un nuovo sistema di assolvimento dell’Iva denominato “split payment”. Infatti, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 recita che “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”. Il comma 632 aggiunge "L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una misura di deroga [...]. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche’ l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, [...], sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015". Si tratta quindi di una norma ad oggi priva di decreto attuativo e che potrebbe anche essere revocata.

La soluzione su Sicr@web - Jserfin

In attesa di decreti attuativi, il software permette di adottare, per lo split payment, lo stesso modello adottato per la gestione delle ritenute d'acconto: mandato di pagamento per l'importo lordo della fattura e reversale di incasso per la trattenuta dell'IVA. Per ora rimane sospeso il versamento dell'IVA all'Erario anche se una circolare del 7 gennaio 2015 ha stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità: a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. La scelta se adottare lo split payment o meno su ciascuna fattura di acquisto registrata in Sicr@Web - JSerfin è a carico delle Ragionerie che devono esaminare ogni singolo documento di acquisto e, qualora rientri nelle casistiche previste dalla nuova legge di stabilità, gestirlo mediante la soluzione descritta nella sezione seguente.

Operazioni preliminari

  • 1 Prevedere in entrata e in spesa due appositi capitoli per la gestione dell'IVA ed associarli ad un generico programma RPP


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  • 2 Inserire nel bilancio di previsione 2015 un adeguato stanziamento per i due nuovi capitoli
  • 3 Aggiungere un accertamento ed un impegno, entrambi autoincrementanti


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  • 4 Aggiungere nuovi codici tributo, uno per ogni aliquota IVA che si prevede di incontrare nelle fatture di acquisto da gestire con lo split payment. La figura seguente mostra come configurare i pannelli per la reversale di trattenuta e per il mandato di versamento:


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Registrazione e pagamento di fatture

  • 1 Registrare la fattura di acquisto completa della parte imponibile e IVA e del codice tributo per split payment relativo all'aliquota IVA usata in fattura. Nel caso in fattura siano presenti più aliquote IVA inserire il codice tributo di una di esse:


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  • 2 La liquidazione di una fattura così registrata, contiene i movimenti necessari per l'emissione del mandato di pagamento al fornitore, della reversale di incasso dell'IVA per split payment e del mandato di versamento dell'IVA, quest'ultimo da effettuarsi secondo le disposizioni del MEF:


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  • 3 Nel caso le aliquote in fattura siano due o più, inserire in fattura un solo codice tributo corrispondente ad una delle aliquote e modificare poi l'importo dell'IVA trattenuta nei pannelli "Ritenute" e "Ritenute versate" della liquidazione:


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  • 4 Con le consuete procedure per il versamento delle ritenute fiscali è possibile procedere con il versamento dell'IVA:


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  • 5 Si ricorda che per i fornitori dai quali si ricevono fatture prevalentemente soggette ad una

stessa aliquota IVA, è possibile collegare nella loro scheda anagrafica il codice tributo per lo Split Payment corrispondente all'aliquota IVA utilizzata:


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