Unioni Civili (Anagrafe)

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Introduzione

La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche.
La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi.
I commi dall'1 al 35 riguardano le Unioni Civili ed interessano lo Stato Civile (e di conseguenza anche l'Anagrafe)
I commi dal 36 al 65 riguardano le Convivenze di Fatto ed interessano solo l'Anagrafe
(I commi dal 66 al 69 contengono disposizioni finanziarie necessarie per salvaguardare gli equilibri di Bilancio dello Stato a seguito dell’introduzione di questi due nuovi istituti)
E' opportuno precisare che:

  • le Unioni Civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un Atto di Stato Civile, esattamente come avviene per il Matrimonio
  • le Convivenze di Fatto interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in Anagrafe
  • il Contratto di Convivenza può essere fatto a corredo di una Convivenza di Fatto anagrafica, allo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali, e va effettuato da un professionista (Notaio o Avvocato) per poi essere registrato anche in anagrafe.


come da schema riassuntivo che segue:
Convivenze di Fatto 01.png

Attenzione!
Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente

ad esempio, se una coppia ha contratto un matrimonio, non può anche essere unita civilmente o istituire una convivenza di fatto.
ad esempio, se una coppia ha istituito una convivenza di fatto, nel momento in cui contrae un matrimonio o una unione civile cesserà automaticamente la convivenza di fatto
Non possono coesistere istituti contratti con persone diverse
ad esempio, una persona non può essere unita civilmente con un'altra, e al tempo stesso convivente di fatto con un'altra ancora
esattamente come non è possibile essere avere più di un matrimonio o unione civile in contemporanea con più persone (occorre prima divorziare/separarsi civilmente)


Le Unioni Civili sono dunque un istituto gestito dall'ufficio di stato civile, che per semplicità potremmo rapportare al matrimonio.
Si tratta di un legame esclusivo, tra due persone dello stesso sesso, libere da vincoli secondo criteri analoghi a quelli previsti per il matrimonio; il legame è sancito da un atto di stato civile.
Come per il matrimonio oltre all'atto originale formato nel comune in cui le parti costituiscono l'unione, avvengono le trascrizioni nel comune o nei comuni di residenza delle parti al momento dell'evento.
La legge ha quindi istituito un nuovo registro di stato civile (che si aggiunge a quelli già esistenti di Nascita, Matrimonio, Morte e Cittadinanza).

L' Ufficio Anagrafe non è coinvolta nella fase istruttoria dell'Unione Civile se non per il rilascio di certificazioni di residenza, cittadinanza e stato libero, esattamente come per la preparazione di un matrimonio.
Ad unione avvenuta però, l'ufficio di stato civile di residenza delle parti comunica l'evento all'anagrafe; nel caso di residenza in un luogo diverso da quello dell'evento sarà l'ufficio di stato civile che trascrive l'atto per residenza a comunicarlo al proprio ufficio anagrafe.
Analogalmente al matrimonio, le parti possono avere residenza anagrafica diversa fra loro.

Il DPCM 144 del 2016 non fa alcun riferimento all'anagrafe, sembra però scontato che la Scheda Anagrafica Individuale (AP5) debba riportare le informazioni relative all'Unione Civile.
L'applicativo è stato quindi aggiornato di conseguenza, per prevedere la gestione dei dati della Unione Civile anche in Anagrafe.

Attenzione!
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Convivenze di Fatto 02.jpg Le due persone