Convivenze di Fatto
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Introduzione
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche.
La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi.
I commi dall'1 al 35 riguardano le Unioni Civili ed interessa lo Stato Civile
I commi dal 36 al 65 riguardano le Convivenze di Fatto ed interessa l'Anagrafe
E' opportuno precisare che:
- le Unioni Civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un Atto di Stato Civile
- le Convivenze di Fatto interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in Anagrafe
come da schema riassuntivo che segue:
In questa guida ci si occuperà quindi delle Convivenze di Fatto (Anagrafiche)
Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per conviventi di fatto:
Due persone maggiorenni
Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
Non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile
nota bene: tutti e tre i requisiti sopraindicati devono essere soddisfatti
Dal punto di vista informatico, le principali novità introdotte consistono nelle seguenti funzionalità:
- Registrazione delle dichiarazioni di convivenza di fatto
- Per le nuove famiglie
- Per le famiglie già esistenti
- Registrazione delle dichiarazioni di cessazione delle convivenze di fatto
- Registrazione del contratto di convivenza
- Conservazione del contratto di convivenza
- Modifica / Cessazione del contratto di convivenza
- Certificazione della convivenza di fatto
La dichiarazione di convivenza di fatto è un procedimento anagrafico, che risulta inglobato nella pratica migratoria per i casi in cui la dichiarazione è contestuale ad una pratica di movimentazione delle persone che ha per oggetto la loro iscrizione nella stessa famiglia; è invece un procedimento a sé stante nel caso in cui i dichiaranti già appartengano alla stessa famiglia. Questo secondo caso prevede un nuovo procedimento con un suo iter, infatti siamo in presenza di un’istanza per la quale avviare un procedimento e rilasciarne ricevuta di avvio, richiedere alla polizia urbana l’accertamento, acquisire l’esito e provvedere alla comunicazione della conseguente decisione agli interessati.
La chiusura positiva del procedimento instaura nel database il legame di convivenza di fatto, che è la base per la certificazione specifica, in mancanza di indicazioni ministeriali si ritiene che il documento certificativo sia quello proposto da Anusca. Detto legame è anche il riferimento per i successivi interventi di cessazione.
La data di decorrenza della convivenza viene conservata e visualizzata sulle schede anagrafiche; viene conservato anche il comune della dichiarazione originaria.
Il contratto di convivenza è un oggetto facoltativo che, se trasmesso all’anagrafe, costituisce oggetto di registrazione anagrafica, e di annotazione sulla certificazione, con riferimento agli estremi citati dalla circolare. Dato che il contratto può essere modificato o risolto, anche queste circostanze sono oggetto di registrazione anagrafica, con gli estremi previsti e la causale di cessazione.
NOTA BENE: l'accesso alle nuove funzionalità prevede l'attribuzione di nuovi specifici permessi utente
Senza i permessi necessari non sarà possibile gestire e/o visualizzare i dati delle Convivenze di Fatto; consultare il proprio referente informatico per l'attribuzione dei seguenti permessi: (Vedi anche: Gestione Utenti e Permessi) |
Costituzione di Una Convivenza di Fatto (contestualmente ad una Pratica Anagrafica)
Inizio della Pratica
La costituzione di una convivenza di fatto, posto che vi siano i requisiti, può avvenire contestualmente ad una Pratica Anagrafica di Iscrizione o Cambio Indirizzo, oppure per due soggetti che già risiedono nello stesso nucleo famigliare.
In questo paragrafo viene mostrata la procedura nel caso di costituzione di una nuova Convivenza di Fatto, contestualmente ad una Pratica APR (di Iscrizione o Variazione Indirizzo).
- La Pratica APR di Iscrizione, o di Cambio Indirizzo, si inizia a redigere come di consueto, compilando la Testata con i dati relativi alla causale, la provenienza, la famiglia e l'indirizzo di destinazione, etc.
- Si procede poi normalmente ad inserire i componenti che faranno parte della pratica, inserendo tutti i dati che si conoscono (Cittadinanza, Stato Civile, Dati di Nascita, Documenti, etc.).
- Per istituire una Convivenza di Fatto, occorre selezionare il primo dei soggetti interessati e cliccare sul pulsante Aggiungi Scheda e scegliere Convivenza di Fatto , come da immagine di esempio che segue:
- Aggiungendo una scheda Convivenza di Fatto si avrà la possibilità di caricare tutti i dati di cui si è in possesso, come da immagine di esempio che segue:
- Data Dichiarazione si intende la data alla quale viene resa nota la dichiarazione del cittadino all'Ufficio Anagrafe; nel caso la prima dichiarazione sia contestuale alla pratica (come nel caso qui trattato) corrisponderà alla data di validità della pratica.
- Comune Dichiarazione è il comune ove viene fatta la dichiarazione, che potrebbe essere il proprio comune di lavoro, o anche un altro comune nel caso in cui la prima dichiarazione sia stata fatta altrove e ci viene trasmessa.
- Convivente serve ad indicare con chi si instaura la Convivente di Fatto e l'eventuale Contratto di Convivenza
ART. 1 Legge 20/05/2016 n. 76 Comma 50 prevede che: "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un Contratto di convivenza."
Il Comma 51 prevede poi che "Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità". |
Questo significa che i soggetti non necessitano obbligatoriamente di un Contratto di Convivenza ai fini della istituzione di una Convivenza di Fatto; il Contratto è da considerarsi "accessorio" nel caso in cui si desidera regolare anche i rapporti patrimoniali.
I soggetti potrebbero non avere in mano alcun contratto al momento della Dichiarazione di Istituzione di Convivenza di Fatto, o potrebbero invece averne già uno (magari istituito in altro comune) ancora valido; questo spiega il perché il software permette di compilare questi dati già in questa fase, pur non rendendoli campi obbligatori.
I campi previsti sono quindi:
- Estremi del Contratto di Convivenza
- Data e Comune riferiti all'eventuale Contratto di Convivenza stipulato da Notaio o Avvocato
- Professionista dove indicare il titolo (Notaio o Avvocato) e il nominativo del professionista dove si è sottoscritto l'eventuale Contratto di Convivenza.
- Ordine/Distretto dove poter specificare gli estremi di iscrizione all'albo del professionista
- Data Comunicazione e Protocollo permettono di poter indicare gli estremi di ricezione della copia del Contratto di Convivenza (il Comma 52 prevede che il professionista trasmetta copia del contratto al comune di residenza entro 10gg dalla stipula)
Va sottolineato che, per i motivi sopra descritti, gli Estremi dell'eventuale Contratto di Convivenza non sono obbligatori, e possono essere tranquillamente caricati anche in un secondo tempo dalla apposita voce di menù: xxxxxxxx
Nota bene: la Scheda "Convivenza di Fatto" va caricata e compilata per entrambe i soggetti coinvolti! Esattamente come si fa ad esempio per la Scheda Matrimonio
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Stampe
Durante la prima fase della pratica, a corredo di quelle già presenti, sono state aggiunte due nuove stampe:
- Dichiarazione Costituzione Convivenza di Fatto da fare firmare ad entrambe i soggetti interessati.
- Comunicazione di Avvio Procedimento di Costituzione Convivenza di Fatto che si rilascia come ricevuta per gli interessati.
Attività / Iter
L'iter della Pratica APR proseguirà con il normale flusso di lavoro senza alcuna differenza rispetto ad una tradizionale Pratica di Iscrizione o Variazione Indirizzo.
Ad esempio, dopo l'inserimento di una Pratica di Immigrazione, andando alla voce di menù Gestione Popolazione -> Attività -> Pratiche Migratorie ci si attende di trovare i due iter relativi alla Corrispondenza con Altro Comune/Iscrizione Preliminare, e Verifica Dimora Abituale da parte della Polizia Municipale; come da immagine di esempio che segue:
Scheda Individuale (AP5)
All'interno di ogni Scheda Individuale, vengono mostrati gli eventuali dati relativi ad una Convivenza di Fatto (esattamente come già avviene ad esempio per un matrimonio o un divorzio).
La norma che introduce l'istituzione delle Convivenze di Fatto, prevede che la presentazione della Dichiarazione da luogo ad un Avvio di un Procedimento Anagrafico, che di conseguenza è attualmente soggetto alle stesse tempistiche e principi del "cambio di residenza in tempo reale"; ne consegue che entro due giorni dalla presentazione della dichiarazione, l'Ufficiale di Anagrafe deve provvedere alla Costituzione della Convivenza di Fatto (che andrà poi accertata entro i 45gg a disposizione).
Lato applicativo, nel caso trattato di Dichiarazione contestuale ad una Pratica APR, nel momento stesso in cui si procede alla Iscrizione (o Cambio Indirizzo) Preliminare si da luogo a tutti gli effetti anche alla Costituzione della Convivenza di Fatto.
Andando quindi a consultare la Scheda Individuale (AP5) del soggetto interessato, dopo l'iscrizione preliminare, si potranno già visualizzare i dati relativi alla Convivenza di Fatto, come da immagine di esempio che segue:
Si può notare come (se presenti) vengono indicati anche i dati dell'eventuale Contratto di Convivenza stipulato da Notaio o Avvocato.
Proseguimento e Conclusione della Pratica
Una volta inseriti i dati relativi alla Convivenza di Fatto nella prima fase di apertura della pratica, questa proseguirà con il suo normale iter.
E' utile ricordare che tra i requisiti per la costituzione di una Convivenza di Fatto occorre verificare che i soggetti siano:
Maggiorenni
Uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
Non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile
Se il legame affettivo è un dato soggettivo (pertanto impossibile da verificare) è invece compito dell'Ufficiale di Anagrafe verificare la sussistenza degli altri requisiti, ivi compreso quello della Unione Stabile , ovvero la Dimora Abituale nell'indirizzo indicato e nello stesso nucleo famigliare; operazione che si esegue con l'accertamento della Polizia Municipale esattamente come per le normali pratiche di Iscrizione o Cambio Indirizzo.
Qualora dalla verifica dell'accertatore risultasse che anche solo per uno dei soggetti non sussiste la dimora abituale, l'iter della pratica prevederà il preavviso di rigetto (Art.10 bis) esattamente come per qualunque altra pratica migratoria; ne consegue che in caso di eventuale chiusura negativa della pratica, si dovrà procedere al ripristino della posizione anagrafica (come già avviene) ed anche all'annullo della costituzione della Convivenza di Fatto (in quanto non sono stati soddisfatti tutti i requisiti).
Le Schede Convivenze di Fatto possono anche essere compilate in un secondo tempo rispetto alla prima fase di apertura della pratica; in ogni caso occorre completare i dati entro la risposta dati dell'altro comune se si vuole procede contestualmente alla Pratica APR.
Nel caso in cui non si riesca a procedere alla costituzione della Convivenza di Fatto contestualmente alla pratica, sarà sempre possibile avviare un iter successivo (Vedi paragrafo successivo xxxxxxxxxxxxx) |