Differenze tra le versioni di "Convivenze di Fatto"

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* '''Dichiarazione Costituzione Convivenza di Fatto''' da fare firmare ad entrambe i soggetti interessati.
* '''Dichiarazione Costituzione Convivenza di Fatto''' da fare firmare ad entrambe i soggetti interessati.
* '''Comunicazione di Avvio Procedimento di Costituzione Convivenza di Fatto''' che si rilascia come ricevuta per gli interessati.
* '''Comunicazione di Avvio Procedimento di Costituzione Convivenza di Fatto''' che si rilascia come ricevuta per gli interessati.
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[[File:Convivenze di Fatto 05.png|Stampe Convivenze di Fatto]]
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Versione delle 10:15, 20 lug 2016

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Introduzione

La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche.
La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi.
I commi dall'1 al 35 riguardano le Unioni Civili ed interessa lo Stato Civile
I commi dal 36 al 65 riguardano le Convivenze di Fatto ed interessa l'Anagrafe

E' opportuno precisare che:

  • le Unioni Civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un Atto di Stato Civile
  • le Convivenze di Fatto interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in Anagrafe


come da schema riassuntivo che segue:
Convivenze di Fatto 01.png

In questa guida ci si occuperà quindi delle Convivenze di Fatto (Anagrafiche)
Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per conviventi di fatto:
Convivenze di Fatto 02.jpg Due persone maggiorenni
Convivenze di Fatto 02.jpg Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
Convivenze di Fatto 02.jpg Non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile
nota bene: tutti e tre i requisiti sopraindicati devono essere soddisfatti

Dal punto di vista informatico, le principali novità introdotte consistono nelle seguenti funzionalità:

  • Registrazione delle dichiarazioni di convivenza di fatto
    • Per le nuove famiglie
    • Per le famiglie già esistenti
  • Registrazione delle dichiarazioni di cessazione delle convivenze di fatto
  • Registrazione del contratto di convivenza
  • Conservazione del contratto di convivenza
  • Modifica / Cessazione del contratto di convivenza
  • Certificazione della convivenza di fatto


La dichiarazione di convivenza di fatto è un procedimento anagrafico, che risulta inglobato nella pratica migratoria per i casi in cui la dichiarazione è contestuale ad una pratica di movimentazione delle persone che ha per oggetto la loro iscrizione nella stessa famiglia; è invece un procedimento a sé stante nel caso in cui i dichiaranti già appartengano alla stessa famiglia. Questo secondo caso prevede un nuovo procedimento con un suo iter, infatti siamo in presenza di un’istanza per la quale avviare un procedimento e rilasciarne ricevuta di avvio, richiedere alla polizia urbana l’accertamento, acquisire l’esito e provvedere alla comunicazione della conseguente decisione agli interessati.

La chiusura positiva del procedimento instaura nel database il legame di convivenza di fatto, che è la base per la certificazione specifica, in mancanza di indicazioni ministeriali si ritiene che il documento certificativo sia quello proposto da Anusca. Detto legame è anche il riferimento per i successivi interventi di cessazione.

La data di decorrenza della convivenza viene conservata e visualizzata sulle schede anagrafiche; viene conservato anche il comune della dichiarazione originaria.

Il contratto di convivenza è un oggetto facoltativo che, se trasmesso all’anagrafe, costituisce oggetto di registrazione anagrafica, e di annotazione sulla certificazione, con riferimento agli estremi citati dalla circolare. Dato che il contratto può essere modificato o risolto, anche queste circostanze sono oggetto di registrazione anagrafica, con gli estremi previsti e la causale di cessazione.

NOTA BENE: l'accesso alle nuove funzionalità prevede l'attribuzione di nuovi specifici permessi utente;
senza tali permessi non sarà possibile gestire e/o visualizzare i dati delle Convivenze di Fatto
Consultare il proprio referente informatico per l'attribuzione dei seguenti permessi:

(Vedi anche: Gestione Utenti e Permessi) 



Costituzione di Una Convivenza di Fatto (contestualmente ad una Pratica Anagrafica)

Inizio della Pratica

La costituzione di una convivenza di fatto, posto che vi siano i requisiti, può avvenire contestualmente ad una Pratica Anagrafica di Iscrizione o Cambio Indirizzo, oppure per due soggetti che già risiedono nello stesso nucleo famigliare.
In questo paragrafo viene mostrata la procedura nel caso di costituzione di una nuova Convivenza di Fatto, contestualmente ad una Pratica APR (di Iscrizione o Variazione Indirizzo).

- La Pratica APR di Iscrizione, o di Cambio Indirizzo, si inizia a redigere come di consueto, compilando la Testata con i dati relativi alla causale, la provenienza, la famiglia e l'indirizzo di destinazione, etc.
- Si procede poi normalmente ad inserire i componenti che faranno parte della pratica, inserendo tutti i dati che si conoscono (Cittadinanza, Stato Civile, Dati di Nascita, Documenti, etc.).
- Per istituire una Convivenza di Fatto, occorre selezionare il primo dei soggetti interessati e cliccare sul pulsante Aggiungi Scheda Aggiungi Scheda e scegliere Convivenza di Fatto Convivenza di Fatto , come da immagine di esempio che segue:
Convivenze di Fatto 03.png

- Aggiungendo una scheda Convivenza di Fatto si avrà la possibilità di caricare tutti i dati di cui si è in possesso, come da immagine di esempio che segue:
Convivenze di Fatto 04.png

  • Data Dichiarazione si intende la data alla quale viene resa nota la dichiarazione del cittadino all'Ufficio Anagrafe; nel caso la prima dichiarazione sia contestuale alla pratica (come nel caso qui trattato) corrisponderà alla data di validità della pratica.
  • Comune Dichiarazione è il comune ove viene fatta la dichiarazione, che potrebbe essere il proprio comune di lavoro, o anche un altro comune nel caso in cui la prima dichiarazione sia stata fatta altrove e ci viene trasmessa.
  • Convivente serve ad indicare con chi si instaura la Convivente di Fatto e l'eventuale Contratto di Convivenza


ART. 1  Legge 20/05/2016 n. 76 Comma 50 prevede che: "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune
con la sottoscrizione di un contratto di convivenza."
Il Comma 51 prevede poi che "Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità,
con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da  un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità".


Questo significa che i soggetti non necessitano obbligatoriamente di un Contratto di Convivenza ai fini della istituzione di una Convivenza di Fatto; il Contratto è da considerarsi "accessorio" nel caso in cui si desidera regolare anche i rapporti patrimoniali.
I soggetti potrebbero non avere in mano alcun contratto al momento della Dichiarazione di Istituzione di Convivenza di Fatto, o potrebbero invece averne già uno (magari istituito in altro comune) ancora valido; questo spiega il perché il software permette di compilare questi dati già in questa fase, pur non rendendoli campi obbligatori.
I campi previsti sono quindi:

  • Estremi del Contratto di Convivenza
    • Data e Comune riferiti all'eventuale Contratto di Convivenza stipulato da Notaio o Avvocato
    • Professionista dove indicare il titolo (Notaio o Avvocato) e il nominativo del professionista dove si è sottoscritto l'eventuale Contratto di Convivenza.
    • Ordine/Distretto dove poter specificare gli estremi di iscrizione all'albo del professionista
    • Data Comunicazione e Protocollo permettono di poter indicare gli estremi di ricezione della copia del Contratto di Convivenza (il Comma 52 prevede che il professionista trasmetta copia del contratto al comune di residenza entro 10gg dalla stipula)

Va sottolineato che, per i motivi sopra descritti, gli Estremi dell'eventuale Contratto di Convivenza non sono obbligatori, e possono essere tranquillamente caricati anche in un secondo tempo dalla apposita voce di menù: xxxxxxxx

Nota bene: la Scheda Convivenza di Fatto "Convivenza di Fatto" va caricata e compilata per entrambe i soggetti coinvolti! Esattamente come si fa ad esempio per la Scheda Matrimonio

Stampe

Durante la prima fase della pratica, a corredo delle stampe già presenti, sono state aggiunte due nuove stampe:

  • Dichiarazione Costituzione Convivenza di Fatto da fare firmare ad entrambe i soggetti interessati.
  • Comunicazione di Avvio Procedimento di Costituzione Convivenza di Fatto che si rilascia come ricevuta per gli interessati.


Stampe Convivenze di Fatto