Differenze tra le versioni di "Re-Iscrizione per Esito Negativo di Iscrizione in Altro Comune"

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==Introduzione==
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'''Questa funzione''
La nuova procedura di iscrizione, prevista dall'art.5 della legge 4/4/2012 n.  35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, entrata in vigore il 9/5/2012, prevede che L'Ufficiale d’Anagrafe del comune che riceve la richiesta di iscrizione, debba provvedere nei due giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni, alla loro registrazione, fermo restando che gli effetti giuridici dell'iscrizione nei registri anagrafici decorrono sin dalla data di presentazione della suddetta modulistica (art.  5, c. 1, 3).
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Successivamente, le autorità competenti, solitamente la Polizia Municipale, svolgono gli accertamenti su quanto dichiarato nei 45 giorni successivi dalla data di presentazione delle dichiarazioni.
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Nel caso in cui, gli accertamenti diano esito negativo l'ufficiale di anagrafe, ai sensi dell'art.  10-bis della stessa legge, deve provvedere a darne comunicazioni  all'interessato (preavviso di rigetto), il quale ha 10 giorni di tempo per presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate anche da documenti.
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Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale dovrà darne motivazione nel documento finale di rigetto in cui viene altresì comunicato il ripristino della posizione anagrafica precedente alla richiesta di iscrizione.
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In questa guida ci occupiamo quindi della procedura da effettuare nel caso in cui si è già proceduto, a seguito di richiesta di altro comune, alla '''cancellazione per emigrazione di un nostro soggetto APR''', e come '''ripristinare la sua posizione di residente nella propria APR''' nel caso in cui l'altro comune mi comunichi in un secondo tempo che la pratica di iscrizione non è stata accolta.
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In questi casi infatti, la norma prevede che si effettui un vero e proprio ripristino della situazione originale del cittadino, che al lato pratico si traduce nelle seguenti operazioni:
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- Marcare come "annullata" la Pratica di Cancellazione per Emigrazione, mantenendola però nel registro delle pratiche.
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- Ripristinare la posizione di Iscritto in APR per il soggetto/i interessato/i, senza far risultare nessuna riga storica di cancellazione per emigrazione ''(come se l'evento non fosse mai accaduto)''
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- Comunicare l'annullo della cancellazione per emigrazione a tutti gli enti interessati ''(Anpr, Saia, Export ad altri Enti, etc.)''
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Versione delle 12:47, 28 nov 2016

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Introduzione

La nuova procedura di iscrizione, prevista dall'art.5 della legge 4/4/2012 n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, entrata in vigore il 9/5/2012, prevede che L'Ufficiale d’Anagrafe del comune che riceve la richiesta di iscrizione, debba provvedere nei due giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni, alla loro registrazione, fermo restando che gli effetti giuridici dell'iscrizione nei registri anagrafici decorrono sin dalla data di presentazione della suddetta modulistica (art. 5, c. 1, 3).
Successivamente, le autorità competenti, solitamente la Polizia Municipale, svolgono gli accertamenti su quanto dichiarato nei 45 giorni successivi dalla data di presentazione delle dichiarazioni.
Nel caso in cui, gli accertamenti diano esito negativo l'ufficiale di anagrafe, ai sensi dell'art. 10-bis della stessa legge, deve provvedere a darne comunicazioni all'interessato (preavviso di rigetto), il quale ha 10 giorni di tempo per presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate anche da documenti.
Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale dovrà darne motivazione nel documento finale di rigetto in cui viene altresì comunicato il ripristino della posizione anagrafica precedente alla richiesta di iscrizione.

In questa guida ci occupiamo quindi della procedura da effettuare nel caso in cui si è già proceduto, a seguito di richiesta di altro comune, alla cancellazione per emigrazione di un nostro soggetto APR, e come ripristinare la sua posizione di residente nella propria APR nel caso in cui l'altro comune mi comunichi in un secondo tempo che la pratica di iscrizione non è stata accolta.
In questi casi infatti, la norma prevede che si effettui un vero e proprio ripristino della situazione originale del cittadino, che al lato pratico si traduce nelle seguenti operazioni:
- Marcare come "annullata" la Pratica di Cancellazione per Emigrazione, mantenendola però nel registro delle pratiche.
- Ripristinare la posizione di Iscritto in APR per il soggetto/i interessato/i, senza far risultare nessuna riga storica di cancellazione per emigrazione (come se l'evento non fosse mai accaduto)
- Comunicare l'annullo della cancellazione per emigrazione a tutti gli enti interessati (Anpr, Saia, Export ad altri Enti, etc.)
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