Differenze tra le versioni di "Messi Comunali"
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| '''Protocollo''' || Se la richiesta di notifica deriva da un protocollo lo si può ricercare e caricare, verrà fatto un collegamento di modo che dalla notifica si possa aprire il protocollo. digitare sul campo [[File:Messi 003.png]] il numero di protocollo e premere invio, ritornerà un elenco da cui, cliccando due volte, potremo caricare il protocollo. | |||
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| '''Ente Richiedente''' || Nel caso il protocollo collegato abbia un destinatario legato all'anagrafica unica vi verrà chiesto se volete crearne un Ente (per ulteriori informazioni vedere qui) altrimenti si cercare l'ente o eventualmente crearlo a mano. Per ulteriori delucidazioni vedere qui. | |||
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Versione delle 14:03, 9 mag 2019
Introduzione
La notifica è un atto formale di partecipazione con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell'interessato dell'esistenza di un determinato atto o fatto, effettuato da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l'atto che si intende portare a conoscenza, stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell'avvenuta consegna dell'atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario.
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Creare una notifica
E' la prima operazione da effettuare. Senza la creazione di una notifica non si può darne l'esito (scaricarla). Quindi per creare una notifica si parte dal menu AFFARI GENERALI - MESSI COMUNALI - GESTIONE - INSERIMENTO NOTIFICHE
Si apre questa maschera che va compilata
Scaricare una notifica
Resoconto notifiche agli Enti
Pagamento spese di notifica
Deposito presso la Casa Comunale
Parametri e configurazioni
Anagrafiche
Cliccare qui per la gestione delle Anagrafiche Uniche
Quadro normativo - Definizioni
Il Messo Comunale
Possiamo definire il messo comunale quel dipendente del Comune al quale è attribuito il compito di portare a conoscenza dei destinatari determinati atti dell'amministrazione di appartenenza o più in generale della pubblica amministrazione.
Il messo in particolare è tenuto: • ad osservare gli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa; • a tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione; • ad anteporre il rispetto della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri od altrui; • ad ispirare le proprie decisioni e comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato e del quale assume le responsabilità connesse ai propri compiti; • ad evitare nella vita sociale situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione da cui dipende. L'inosservanza del codice di comportamento da luogo a procedimenti e sanzioni disciplinari senza pregiudizio per altre azioni eventualmente esperibili in materia di responsabilità penale o civile. Occorre poi evidenziare che il rispetto delle norme di comportamento riveste una particolare importanza per il messo comunale in quanto la natura stessa delle funzioni che svolge lo portano ad un più frequente ed immediato contatto con il cittadino. Va anche considerato il fatto che il primo impatto degli utenti che accedono al comune coinvolge quasi sempre il messo (che nella maggioranza dei casi svolge anche le mansioni di usciere o presta servizio in divisa) al quale il cittadino fa riferimento per informazioni o notizie circa i servizi o gli uffici cui rivolgersi. Sotto questo profilo il messo è tenuto a dimostrare la massima disponibilità ed a prestare paziente attenzione ad ogni richiesta risultando del tutto evidente che un comportamento inadeguato, scorretto, non confacente o consono al ruolo (per incompetenza, scortesia, od altro) può generare un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell'amministrazione o comunque nuocere gravemente all'immagine della stessa. Nell'esercizio delle sue funzioni il messo comunale, in base alla nozione dell'articolo 357 del codice penale, è considerato pubblico ufficiale e come tale se da un lato gode delle particolari forme di garanzia per gli eventuali delitti compiuti nei suoi confronti ( articoli 336 e seguenti codice penale) dall'altro ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio e a causa delle sue funzioni ed è soggetto, in caso di omissione o violazione dei doveri connessi alla qualifica rivestita, a particolari responsabilità penali (tipiche od aggravate rispetto ai reati comuni). Tra i delitti in cui può incorrere il messo comunale in qualità di pubblico ufficiale si evidenziano, in particolare, quelli previsti dai sotto richiamati articoli del codice penale: • articolo 323, abuso d'ufficio; • articolo 324, interesse privato in atti d'ufficio; • articolo 326, rivelazione od utilizzo di segreto d'ufficio; • articolo 328, rifiuto od omissione atti d'ufficio; • articolo 361, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale. Si ricorda, infine, che anche il messo comunale nel trattare i dati deve attenersi alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003). L'inosservanza di queste norme è, infatti, fonte di responsabilità e comporta il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile se si cagiona danno ad altri.
La Notificazione degli atti
Tutta la materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile e, per quanto riguarda alcune particolari forme di notificazione, dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazioni in materia tributaria), dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazioni di atti a mezzo posta) e dalla legge 21 marzo 1983, n. 149 (per la notificazione all'estero limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo). Le norme del codice di procedura civile, per quanto facciano riferimento solo alla figura dell'ufficiale giudiziario, sono applicabili anche alle notifiche da effettuare dal messo comunale e ciò in base al principio di completezza dell'ordinamento giuridico ed a costante dottrina e giurisprudenza. A fini strettamente ed esclusivamente pratici possono essere stabilite le seguenti equivalenze in ordine alle dizioni usate dal codice di procedura civile (riferite all'autorità giudiziaria) ricondotte all'attività del messo comunale: • per "ufficiale giudiziario" deve intendersi il messo comunale; • per "albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede" deve intendersi l'Albo Pretorio del comune dal quale il messo dipende ovvero si procede; • per "pubblico ministero" deve intendersi l'ufficio del pubblico ministero costituito presso il tribunale. L'articolo 2 del D.lgs. 19.2.1998, n. 51 ha infatti soppresso sia l'ufficio di pretura che l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale. La notifica si concretizza nella consegna al destinatario da parte del messo comunale di un esemplare o una copia conforme dell'atto da notificare.
Da un punto di vista pratico si possono presentare i seguenti casi:
• l'atto da notificare è costituito da due o più (se i destinatari sono due o più) esemplari originali o copie dichiarate conformi. La notifica si effettua consegnando uno qualsiasi degli esemplari a ciascun destinatario. • l'atto da notificare è costituito da un originale ed una o più copie conformi dello stesso in relazione al numero dei destinatari. La notifica si effettua consegnando la copia conforme e trattenendo l'atto originale. • l'atto da notificare è costituito dal solo originale e da una o più copie non dichiarate conformi dello stesso, ovvero da sole copie non dichiarate conformi. In tal caso, salvo che la copia conforme all'originale possa essere formata dallo stesso messo comunale, non è possibile procedere alla notifica. • Il messo effettua la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se dispone di esemplari originali) od una copia conforme dell'atto (nel caso in cui abbia un solo originale). Sia sull'atto che consegna che sull'originale che trattiene inserisce in calce la relazione o relata di notifica.
La relazione di notifica o relata
La relazione di notifica (articolo 148 c.p.c.) può variare in base alla procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve indicare:
- la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità;
- l'ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata, ai sensi dell'articolo 47 delle norme di attuazione del codice di procedura civile;
- il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche effettuate;
- i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
La relazione è datata e sottoscritta dal messo. Prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali", l'articolo 139 c.p.c. prevedeva, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa, che l'originale dell'atto fosse sottoscritto per ricevuta da colui che accettava di riceverlo. Tale disposizione indubbiamente lesiva del diritto alla riservatezza è stata abrogata. La modifica introdotta con il predetto D. Lgs. 196/2003 dispone infatti che: "Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto." La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dal messo. L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è poi restituito all'amministrazione richiedente. Si deve sottolineare il fatto che il compito del messo si esaurisce con la consegna e la stesura della relata di notifica. Esula in modo assoluto dalle sue attribuzioni indagare circa la capacità giuridica o di intendere e volere del destinatario. Solo nel caso in cui la consegna avvenga in mani di persona diversa dal destinatario, il messo è tenuto a valutare l'idoneità del soggetto tenendo presente che la notifica non può essere effettuata in mani di persona con età inferiore ai 14 anni o palesemente incapace (v. al riguardo articolo 139 del c.p.c.).