Differenze tra le versioni di "Unioni Civili (Anagrafe)"
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==Introduzione== | |||
La '''Legge 20 maggio 2016, n. 76''' si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche. | |||
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La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi. | |||
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I commi dall'1 al 35 riguardano le '''Unioni Civili''' ed interessano lo '''Stato Civile''' (e di conseguenza anche l'Anagrafe) | |||
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I commi dal 36 al 65 riguardano le '''[[Convivenze di Fatto]]''' ed interessano solo l''''Anagrafe''' | |||
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<small>''(I commi dal 66 al 69 contengono disposizioni finanziarie necessarie per salvaguardare gli equilibri di Bilancio dello Stato a seguito dell’introduzione di questi due nuovi istituti)''</small> | |||
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E' opportuno precisare che: | |||
* le '''Unioni Civili''' interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una ''dichiarazione'' recepita in un Atto di Stato Civile, esattamente come avviene per il '''Matrimonio''' | |||
* le '''Convivenze di Fatto''' interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una ''dichiarazione'' registrata in Anagrafe '' | |||
* il '''Contratto di Convivenza''' può essere fatto a corredo di una ''Convivenza di Fatto'' anagrafica, allo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali, e va effettuato da un professionista ''(Notaio o Avvocato)'' per poi essere registrato anche in anagrafe. | |||
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come da schema riassuntivo che segue: | |||
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[[File:Convivenze di Fatto 01.png]] | |||
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|[[File:Convivenze di Fatto 15.png|Attenzione!|left]]''' Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente''' | |||
ad esempio, se una coppia ha contratto un ''matrimonio'', non può anche essere ''unita civilmente'' o istituire una ''convivenza di fatto''. | |||
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ad esempio, se una coppia ha istituito una ''convivenza di fatto'', nel momento in cui contrae un ''matrimonio'' o una ''unione civile'' cesserà automaticamente la ''convivenza di fatto'' | |||
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''' Non possono coesistere istituti contratti con persone diverse''' | |||
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ad esempio, una persona non può essere ''unita civilmente'' con un'altra, e al tempo stesso ''convivente di fatto'' con un'altra ancora | |||
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esattamente come non è possibile essere avere più di un ''matrimonio'' o ''unione civile'' in contemporanea con più persone ''(occorre prima divorziare/separarsi civilmente)'' | |||
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Versione delle 08:42, 24 ott 2016
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Introduzione
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche.
La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi.
I commi dall'1 al 35 riguardano le Unioni Civili ed interessano lo Stato Civile (e di conseguenza anche l'Anagrafe)
I commi dal 36 al 65 riguardano le Convivenze di Fatto ed interessano solo l'Anagrafe
(I commi dal 66 al 69 contengono disposizioni finanziarie necessarie per salvaguardare gli equilibri di Bilancio dello Stato a seguito dell’introduzione di questi due nuovi istituti)
E' opportuno precisare che:
- le Unioni Civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un Atto di Stato Civile, esattamente come avviene per il Matrimonio
- le Convivenze di Fatto interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in Anagrafe
- il Contratto di Convivenza può essere fatto a corredo di una Convivenza di Fatto anagrafica, allo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali, e va effettuato da un professionista (Notaio o Avvocato) per poi essere registrato anche in anagrafe.
come da schema riassuntivo che segue:
Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente
ad esempio, se una coppia ha contratto un matrimonio, non può anche essere unita civilmente o istituire una convivenza di fatto.
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