Differenze tra le versioni di "Unioni Civili (Stato Civile)"
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La '''Legge 20 maggio 2016, n. 76''' si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche. | La '''Legge 20 maggio 2016, n. 76''' si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche. |
Versione delle 11:14, 24 ott 2016
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Introduzione
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche.
La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi.
I commi dall'1 al 35 riguardano le Unioni Civili ed interessano lo Stato Civile (e di conseguenza anche l'Anagrafe)
I commi dal 36 al 65 riguardano le Convivenze di Fatto ed interessano solo l'Anagrafe
(I commi dal 66 al 69 contengono disposizioni finanziarie necessarie per salvaguardare gli equilibri di Bilancio dello Stato a seguito dell’introduzione di questi due nuovi istituti)
E' opportuno precisare che:
- le Unioni Civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un Atto di Stato Civile, esattamente come avviene per il Matrimonio
- le Convivenze di Fatto interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in Anagrafe
- il Contratto di Convivenza può essere fatto a corredo di una Convivenza di Fatto anagrafica, allo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali, e va effettuato da un professionista (Notaio o Avvocato) per poi essere registrato anche in anagrafe.
come da schema riassuntivo che segue:
Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente
ad esempio, se una coppia ha contratto un matrimonio, non può anche essere unita civilmente o istituire una convivenza di fatto.
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In questa guida ci si occuperà quindi delle Unioni Civili
La legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l'istituto della Unione Civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri similmente all'istituto del Matrimonio.
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile; è stato infatti previsto dalla norma un nuovo registro provvisorio delle Unioni Civili.
La Richiesta di Costituzione dell'Unione Civile
Per procedere ad una Unione Civile è prima necessaria la redazione di una Richiesta (almeno 15gg prima della Unione); al momento la norma non prevede la procedura di pubblicazione (come per i matrimoni).
Nella richiesta i due soggetti ("parti") interessati, presentano le dichiarazioni in merito alla volontà di costituire l'Unione Civile, e presentano i documenti necessari a verificare i requisiti e l'assenza di eventuali impedimenti.
Vedi le Formule 1,2,3 dell'Allegato "A" al Decreto del 28/07/2016
All'interno della voce di menù Stato Civile -> Atti -> Redazione è stata prevista una nuova categoria Unioni Civili che include le Richieste e gli Atti veri e propri di costituzione della Unione.
come da figura di esempio che segue:
La procedura di compilazione di una Richiesta di Costituzione della Unione Civile è del tutto simile a quella di una Pubblicazione di Matrimonio; è sufficiente compilare correttamente tutti i campi proposti dall'applicativo (Testata, Ufficiale di Stato Civile, Dati dei Soggetti, etc.).
Si può notare come in luogo di Sposo e Sposa dei Matrimoni, i soggetti vengono identificati nelle Unioni Civili come Parte 1 e Parte 2 .
Al termine della compilazione, per confermare procedere al salvataggio tramite il pulsante Salva
Verrà quindi proposta la stampa della Richiesta, come da immagine di esempio che segue:
La richiesta viene prodotta su comune carta bianca in formato A4, a differenze delle dichiarazioni di costituzione che verranno prodotte su appositi registri (come già avviene per gli Atti di Matrimonio, Nascita, Cittadinanza e Morte)
A corredo della richiesta l'applicativo propone eventuali stampe accessorie.
Tutte le stampe, sono comunque ripetibili in ogni momento, ricercando la richiesta memorizzata dalla consueta voce di menù Atti -> Ricerca / Modifica tramite la funzione Stampe (vedi paragrafi successivi).
La Dichiarazione Costitutiva dell'Unione Civile
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
Per redigere un atto relativo alla Dichiarazione di Costituzione di una Unione Civile è stata prevista una nuova categoria Unioni Civili all'interno della voce di menù Stato Civile -> Atti -> Redazione
La procedura è del tutto simile a quella di compilazione di un Atto di Matrimonio; è infatti sufficiente compilare correttamente tutti i campi proposti dall'applicativo (Testata, Ufficiale di Stato Civile, Dati dei Soggetti, etc.).
Si può notare come in luogo di Sposo e Sposa dei Matrimoni, i soggetti vengono identificati nelle Unioni Civili come Parte 1 e Parte 2 , come da immagine di esempio che segue:
Esattamente come per qualsiasi altro Atto di Stato Civile una volta compilate correttamente tutte le variabili, cliccando sul pulsante Anteprima Atto sarà possibile visualizzare una anteprima dell'atto che si andrà a stampare, ed eventualmente intervenire sul testo.
clicca qui per approfondimenti sulla redazione di un atto di stato civile
clicca qui per approfondimenti sulla modifica di un atto di stato civile
Una volta dentro l'Anteprima, proseguendo tramite il pulsante Stampa si potrà procedere alla stampa dell'atto (su Stampante ad Aghi) esattamente come per qualsiasi altro Atto di Stato Civile.
Tramite il pulsante Salva e Chiudi Atto si potrà quindi scegliere se archiviare l'atto in archivio o salvare l'atto come temporaneo.
Nel caso in cui si scelga di salvare l'atto in archivio, l'applicativo propone automaticamente le eventuali stampe/comunicazioni in allegato , come da immagine di esempio che segue:
La Scelta del Cognome Comune
La scelta del Cognome Comune è una facoltà rimessa alle parti.
La norma prevede infatti che, in caso la coppia voglia adottare uno dei due cognomi delle parti come cognome familiare, può farne dichiarazione congiunta all'ufficiale di stato civile al momento della richiesta di costituzione dell'unione civile.
A tal proposito, va evidenziato che:
- Il comma 10 dell'Art.1 della Legge 76 del 20/05/2016 indica che: "[...] le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso [...]"
Questo fa presupporre che una delle due parti possa scegliere di sostituire il proprio cognome con quello "comune", ed eventualmente mantenere anche il proprio anteponendolo o posponendolo a quello comune.
- La Formula 17 dell'Allegato "A" alla Circolare 15/2016 del Ministero dell'Interno relativa alla Annotazione sugli Atti di Nascita di cambiamento cognome a seguito di Unione Civile recita invece: "[...]ha anteposto/posposto al suo cognome il cognome comune dell'unione di seguito indicato [...]"
Si può quindi notare come la norma e la formula siano in contrasto tra loro, con il risultato che ad oggi vi sono diverse interpretazioni (non ancora chiarite dal Ministero), per le quali vi è chi sostiene che una delle due parti possa solo aggiungere (anteposto o posposto) il cognome comune al proprio, mentre vi è chi sostiene che possa addirittura sostituire il proprio cognome con quello comune.
In mancanza di chiarimenti normativi, l'applicativo è stato aggiornato per poter gestire tutte le ipotesi.
Ipotizziamo ad esempio che si uniscano civilmente il Sig. Rossi e il Sig. Bianchi; questi potranno scegliere di:
lasciare invariati i loro cognomi (in questo caso non devono dichiarare nulla all'Ufficiale dello Stato Civile)
scegliere tra di loro il cognome comune Rossi; il Sig. Rossi rimane invariato e il Sig. Bianchi diventaRossi Bianchi (posponendo il cognome comune al proprio di nascita)
scegliere tra di loro cognome comune Rossi; il Sig. Rossi rimane invariato e il Sig. Bianchi diventa Bianchi Rossi (anteponendo il cognome comune al proprio di nascita)
scegliere tra di loro cognome comune Rossi; il Sig. Rossi rimane invariato e il Sig. Bianchi diventa Rossi (sostituendo il cognome comune al proprio di nascita)
Per poter abilitare l'eventuale scelta del Cognome Comune, occorre accendere l'opzione Cognome Comune prima di iniziare la redazione dell'Atto di Costituzione.
La scelta di quale dei due cognomi dovrà essere quello comune, e se anteporlo/posporlo/sostituirlo verrà invece posta durante la redazione dell'Atto.
- L'aggiunta del cognome comune comporta in anagrafe il cambiamento del codice fiscale.
- Lo scioglimento dell'unione civile comporta la perdita del cognome comune.
Scioglimento della Unione Civile
Stando alla norma, l'Unione Civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, e si applicano le attuali norme previste per il divorzio di matrimoni, ad esclusione dell'istituto della separazione.
L'applicativo verrà presto aggiornato per includere anche le casistiche previste dalle formule 11 e 12 dell'Allegato "A" Formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso - 28 luglio 2016, ovvero la redazione dell'atto di Accordo e quello di Conferma dell'Accordo.
Annotazioni
Così come avviene per i matrimoni, anche le Unioni Civili devono essere annotate tramite l'apposizione di apposita annotazione a margine sugli Atti di Nascita delle Parti.
Il formulario attuale prevede l'apposizione di annotazione sull'Atto di Nascita delle Parti nei casi di:
- Costituzione della Unione Civile (Formule 13, 16)
- Scioglimento della Unione Civile (Formule 14, 15)
- Cambiamento di Cognome mediante anteposizione o posposizione del cognome comune della Unione Civile (Formula 17)
E' prevista anche annotazione su eventuale Atto di Matrimonio
- Nel caso in cui i due coniugi, a seguito di rettifica del sesso dichiarino di costituire comunque una Unione Civile tra loro (Formula 18)
- Nel caso di scioglimento della unione civile costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi (Formule 19, 20)
Sono inoltre previste delle annotazioni da apporre sugli stessi Atti di Costituzione della Unione Civile, nei casi di:
- Scelta del cognome (Formula 21)
- Scelta del regime di separazione dei beni (Formula 22)
L'applicativo è già stato aggiornato per prevedere l'apposizione e per le comunicazioni ai comuni interessati della annotazioni più comuni, e verranno a breve implementate tutte le casistiche fino ad ora previste dal formulario.
Certificazione
Un Atto di Dichiarazione Costitutiva dell'Unione Civile, darà luogo a certificazione.
Così come per gli Atti di Matrimonio, Nascita e Morte, sono stati implementati il "Certificato di Unione Civile" e l' "Estratto di Unione Civile" , entrambi rilasciabili dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Entrambi sono producibili dalle Stampe presenti in allegato all'Atto di Unione Civile, come da immagine di esempio che segue:
All'interno del Certificato vengono riepilogati solamente i dati delle due parti, indicando gli estremi dell'Atto di Dichiarazione di Costituzione dell'Unione.
All'interno dell' Estratto vengono invece indicate anche le generalità dei testimoni, e il contenuto di eventuali annotazioni certificabili presenti sull'atto.
Entrambi sono anche rilasciabili tramite l'apposita funzione Certificazione (accessibile da Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Sportello)
Il certificato/estratto è rilasciabile solo per i soggetti che hanno un Atto di Unione Civile presente negli archivi dello Stato Civile, e se marcato come certificabile.
Se per un soggetto è presente un Atto di Unione certificabile, verrà identificato tramite una spunta verde in corrispondenza della nuova colonna UCI
come da immagine di esempio che segue:
Riferimenti Normativi
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