Differenze tra le versioni di "Unioni Civili (Stato Civile)"
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<i class="fa fa-tags fa-2x fa-fw" style="color:#F44336;"></i> '''Le modifiche relative ai decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 sono disponibili con l'aggiornamento di Stato Civile 3.2.148 o superiore''' | |||
==Introduzione== | ==Introduzione== | ||
[[File:Unioni Schema.png|right|Unioni Matrimoni e Convivenze di Fatto]]La '''Legge 20 maggio 2016, n. 76''' si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche. | [[File:Unioni Schema.png|right|Unioni Matrimoni e Convivenze di Fatto]]La '''Legge 20 maggio 2016, n. 76''' si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche. | ||
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Per redigere un atto relativo alla'' '''Dichiarazione di Costituzione di una Unione Civile''' '' è stata prevista una nuova categoria '' '''Unioni Civili''' '' all'interno della voce di menù '' '''Stato Civile -> Atti -> Redazione''' '' | Per redigere un atto relativo alla'' '''Dichiarazione di Costituzione di una Unione Civile''' '' è stata prevista una nuova categoria '' '''Unioni Civili''' '' all'interno della voce di menù '' '''Stato Civile -> Atti -> Redazione''' '' | ||
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|[[File:Convivenze di Fatto 15.png|Attenzione!|left]]'''NOTA BENE: '''A seguito delle modifiche introdotte con i ''decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017'', quello che era un ''Unico Registro Provvisorio'', è stato scisso in due registri separati di '' '''Parte I''' '' e '' '''Parte II''' '' in quanto il legislatore ha voluto distinguere tra le Iscrizioni e le Trascrizioni ''(esattamente come accade ad esempio per i Matrimoni o le Nascite)'' | |||
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In un paragrafo successivo viene illustrato come eventualmente modificare ''("bonificare")'' un Atto già redatto nel Registro Provvisorio in un Atto in Parte I o II. | |||
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La norma prevede infatti che, in caso la coppia voglia adottare uno dei due cognomi delle parti come cognome familiare, può farne dichiarazione congiunta all'ufficiale di stato civile al momento della richiesta di costituzione dell'unione civile. | La norma prevede infatti che, in caso la coppia voglia adottare uno dei due cognomi delle parti come cognome familiare, può farne dichiarazione congiunta all'ufficiale di stato civile al momento della richiesta di costituzione dell'unione civile. | ||
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A tal proposito, va evidenziato che | A tal proposito, va evidenziato che i ''Decreti Legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19/01/2017 (successivi alla L. 20 maggio 2016 n. 76)'' hanno chiarito come '''la scelta del cognome comune abbia un valore puramente affettivo''', e che questa non impatterà minimamente nelle generalità anagrafiche del soggetto. | ||
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In tal senso, la norma ha addirittura disposto l'annullamento di eventuali annotazioni di variazione del cognome apposte a seguito di atti formati con il regime provvisorio. | |||
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* L'aggiunta del cognome comune comporta in anagrafe | * L'aggiunta del cognome comune non comporta in anagrafe nessuna variazione di generalità e/o codice fiscale. | ||
* Lo scioglimento dell'unione civile comporta la perdita del cognome comune | * Lo scioglimento dell'unione civile comporta la perdita del cognome comune (da intendersi comunque puramente come "affettivo") | ||
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* Costituzione della Unione Civile ''(Formule 13, 16)'' | * Costituzione della Unione Civile ''(Formule 13, 16)'' | ||
* Scioglimento della Unione Civile ''(Formule 14, 15)'' | * Scioglimento della Unione Civile ''(Formule 14, 15)'' | ||
* Cambiamento di Cognome mediante anteposizione o posposizione del cognome comune della Unione Civile ''(Formula 17)'' | * <span style="color: black; text-decoration: line-through;">Cambiamento di Cognome mediante anteposizione o posposizione del cognome comune della Unione Civile ''(Formula 17)''</span> ''(annullata con Decreti Legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19/01/2017)'' | ||
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E' prevista anche annotazione su eventuale Atto di Matrimonio | E' prevista anche annotazione su eventuale Atto di Matrimonio | ||
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Sono inoltre previste delle annotazioni da apporre sugli stessi Atti di Costituzione della Unione Civile, nei casi di: | Sono inoltre previste delle annotazioni da apporre sugli stessi Atti di Costituzione della Unione Civile, nei casi di: | ||
* Scelta del cognome ''(Formula 21)'' | * <span style="color: black; text-decoration: line-through;">Scelta del cognome ''(Formula 21)''</span> ''(annullata con Decreti Legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19/01/2017)'' | ||
* Scelta del regime di separazione dei beni ''(Formula 22)'' | * Scelta del regime di separazione dei beni ''(Formula 22)'' | ||
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|[[File:Convivenze di Fatto 16.png|Riferimenti Normativi]] | |[[File:Convivenze di Fatto 16.png|Riferimenti Normativi]] | ||
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'''Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5''' ''“Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili”'' (G.U. n.22 del 27/01/2017) [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/27/17G00011/sg link] | |||
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'''Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 6''' ''“Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili”'' (G.U. n.22 del 27/01/2017) [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/27/17G00012/sg link] | |||
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'''Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7''' ''“Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili”'' (G.U. n.22 del 27/01/2017) [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/27/17G00013/sg link] | |||
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'''Legge 20 maggio 2016, n.76''' ''“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”'' (G.U. n.118 del 21/05/2016) [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg link] | '''Legge 20 maggio 2016, n.76''' ''“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”'' (G.U. n.118 del 21/05/2016) [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg link] | ||
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==Come Modificare un Atto Provvisorio in un Atto in Parte I o II== | |||
Ipotizziamo che si sia registrato un Atto con il Registro Provvisorio ''(ad esempio al Numero 7)'', e che adesso lo si voglia rettificare come Atto del Registro Ufficiale ''(ad esempio al Numero 1 in Parte I)''. | |||
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In tal caso è possibile seguire le istruzioni come da esempio che segue. | |||
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'''Nota Bene:''' la funzione in oggetto richiede un utente con il permesso di operare nei Controlli Diagnostici. | |||
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'''1)''' Richiamare l'Atto redatto nel Registro Provvisorio dalla voce di menù: '' '''Demografico -> Stato Civile -> Atti -> Ricerca/Modifica''' '' | |||
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[[File:STC Unioni Civili 18.png|Unioni Civili]] | |||
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'''2)''' Nella variabile ''Testata'' accendere il flag '''da bonificare''' | |||
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[[File:STC Unioni Civili 19.png|Unioni Civili]] | |||
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'''3)''' Andare alla voce di menù: '' '''Gestione -> Configurazione -> Moduli di Base -> Controlli Diagnostici''' '' | |||
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Avviare il ''diagnostico n.26 "Atti da Bonificare"''; il software indica il numero di tutti gli atti marcati come ''da bonificare''. | |||
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Procedere cliccando sul simbolo [[File:STC Unioni Civili 23.png|Correggi|baseline]] e scegliere '' '''Correggi''' '', come da immagine di esempio che segue: | |||
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[[File:STC Unioni Civili 20.png|Unioni Civili]] | |||
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'''4)''' Seguirà un elenco di tutti gli atti marcati come ''da bonificare''; evidenziare quello desiderato e scegliere dal menù a tendina la Azione = '' '''Correggi''' | |||
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Si aprirà una maschera dove poter rettificare i dati relativi al Numero e Parte, come da immagine di esempio: | |||
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[[File:STC Unioni Civili 22.png|Unioni Civili]] | |||
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Premere il pulsante [[File:STC Unioni Civili 24.png|Conferma|baseline]] per '''Confermare''' la rettifica desiderata. | |||
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Nota bene: verificare sempre che il numero nel registro corrisponda con quello stampato fisicamente sulla copia cartacea dell'atto stesso. | |||
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==Argomenti Correlati== | ==Argomenti Correlati== | ||
*[[Unioni Civili (Anagrafe)|Le Unioni Civili in Anagrafe]] | *[[Unioni Civili (Anagrafe)|Le Unioni Civili in Anagrafe]] | ||
*[[Convivenze di Fatto|Convivenze di Fatto]] | *[[Convivenze di Fatto|Convivenze di Fatto]] | ||
*[[ | *[[Visualizzazione Anagrafica e Certificazione]] | ||
*[[Gestione Atto|Redazione Atti di Matrimonio]] | *[[Gestione Atto|Redazione Atti di Matrimonio]] | ||
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Versione attuale delle 11:36, 11 mag 2017
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Le modifiche relative ai decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 sono disponibili con l'aggiornamento di Stato Civile 3.2.148 o superiore
Introduzione
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche.
La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi.
I commi dall'1 al 35 riguardano le Unioni Civili ed interessano lo Stato Civile (e di conseguenza anche l'Anagrafe)
I commi dal 36 al 65 riguardano le Convivenze di Fatto ed interessano solo l'Anagrafe
(I commi dal 66 al 69 contengono disposizioni finanziarie necessarie per salvaguardare gli equilibri di Bilancio dello Stato a seguito dell’introduzione di questi due nuovi istituti)
E' opportuno precisare che:
- le Unioni Civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un Atto di Stato Civile, esattamente come avviene per il Matrimonio
- le Convivenze di Fatto interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in Anagrafe
- il Contratto di Convivenza può essere fatto a corredo di una Convivenza di Fatto anagrafica, allo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali, e va effettuato da un professionista (Notaio o Avvocato) per poi essere registrato anche in anagrafe.
Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente
ad esempio, se una coppia ha contratto un matrimonio, non può anche essere unita civilmente o istituire una convivenza di fatto.
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In questa guida ci si occuperà quindi delle Unioni Civili
La legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l'istituto della Unione Civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri similmente all'istituto del Matrimonio.
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile; è stato infatti previsto dalla norma un nuovo registro provvisorio delle Unioni Civili.
La Richiesta di Costituzione dell'Unione Civile
Per procedere ad una Unione Civile è prima necessaria la redazione di una Richiesta (almeno 15gg prima della Unione); al momento la norma non prevede la procedura di pubblicazione (come per i matrimoni).
Nella richiesta i due soggetti ("parti") interessati, presentano le dichiarazioni in merito alla volontà di costituire l'Unione Civile, e presentano i documenti necessari a verificare i requisiti e l'assenza di eventuali impedimenti.
Vedi le Formule 1,2,3 dell'Allegato "A" al Decreto del 28/07/2016 e successive modifiche con Decreti Legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19/01/2017
All'interno della voce di menù Stato Civile -> Atti -> Redazione è stata prevista una nuova categoria Unioni Civili che include le Richieste e gli Atti veri e propri di costituzione della Unione.
come da figura di esempio che segue:
La procedura di compilazione di una Richiesta di Costituzione della Unione Civile è del tutto simile a quella di una Pubblicazione di Matrimonio; è sufficiente compilare correttamente tutti i campi proposti dall'applicativo (Testata, Ufficiale di Stato Civile, Dati dei Soggetti, etc.).
Si può notare come in luogo di Sposo e Sposa dei Matrimoni, i soggetti vengono identificati nelle Unioni Civili come Parte 1 e Parte 2 .
Al termine della compilazione, per confermare procedere al salvataggio tramite il pulsante Salva
Verrà quindi proposta la stampa della Richiesta, come da immagine di esempio che segue:
La richiesta viene prodotta su comune carta bianca in formato A4, a differenze delle dichiarazioni di costituzione che verranno prodotte su appositi registri (come già avviene per gli Atti di Matrimonio, Nascita, Cittadinanza e Morte)
A corredo della richiesta l'applicativo propone eventuali stampe accessorie.
Tutte le stampe, sono comunque ripetibili in ogni momento, ricercando la richiesta memorizzata dalla consueta voce di menù Atti -> Ricerca / Modifica tramite la funzione Stampe (vedi paragrafi successivi).
La Dichiarazione Costitutiva dell'Unione Civile
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
Per redigere un atto relativo alla Dichiarazione di Costituzione di una Unione Civile è stata prevista una nuova categoria Unioni Civili all'interno della voce di menù Stato Civile -> Atti -> Redazione
NOTA BENE: A seguito delle modifiche introdotte con i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, quello che era un Unico Registro Provvisorio, è stato scisso in due registri separati di Parte I e Parte II in quanto il legislatore ha voluto distinguere tra le Iscrizioni e le Trascrizioni (esattamente come accade ad esempio per i Matrimoni o le Nascite)
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La procedura è del tutto simile a quella di compilazione di un Atto di Matrimonio; è infatti sufficiente compilare correttamente tutti i campi proposti dall'applicativo (Testata, Ufficiale di Stato Civile, Dati dei Soggetti, etc.).
Si può notare come in luogo di Sposo e Sposa dei Matrimoni, i soggetti vengono identificati nelle Unioni Civili come Parte 1 e Parte 2 , come da immagine di esempio che segue:
Esattamente come per qualsiasi altro Atto di Stato Civile una volta compilate correttamente tutte le variabili, cliccando sul pulsante Anteprima Atto sarà possibile visualizzare una anteprima dell'atto che si andrà a stampare, ed eventualmente intervenire sul testo.
clicca qui per approfondimenti sulla redazione di un atto di stato civile
clicca qui per approfondimenti sulla modifica di un atto di stato civile
Una volta dentro l'Anteprima, proseguendo tramite il pulsante Stampa si potrà procedere alla stampa dell'atto (su Stampante ad Aghi) esattamente come per qualsiasi altro Atto di Stato Civile.
Tramite il pulsante Salva e Chiudi Atto si potrà quindi scegliere se archiviare l'atto in archivio o salvare l'atto come temporaneo.
Nel caso in cui si scelga di salvare l'atto in archivio, l'applicativo propone automaticamente le eventuali stampe/comunicazioni in allegato , come da immagine di esempio che segue:
La Scelta del Cognome Comune
La scelta del Cognome Comune è una facoltà rimessa alle parti.
La norma prevede infatti che, in caso la coppia voglia adottare uno dei due cognomi delle parti come cognome familiare, può farne dichiarazione congiunta all'ufficiale di stato civile al momento della richiesta di costituzione dell'unione civile.
A tal proposito, va evidenziato che i Decreti Legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19/01/2017 (successivi alla L. 20 maggio 2016 n. 76) hanno chiarito come la scelta del cognome comune abbia un valore puramente affettivo, e che questa non impatterà minimamente nelle generalità anagrafiche del soggetto.
In tal senso, la norma ha addirittura disposto l'annullamento di eventuali annotazioni di variazione del cognome apposte a seguito di atti formati con il regime provvisorio.
Per poter abilitare l'eventuale scelta del Cognome Comune, occorre accendere l'opzione Cognome Comune prima di iniziare la redazione dell'Atto di Costituzione.
La scelta di quale dei due cognomi dovrà essere quello comune, e se anteporlo/posporlo/sostituirlo verrà invece posta durante la redazione dell'Atto.
- L'aggiunta del cognome comune non comporta in anagrafe nessuna variazione di generalità e/o codice fiscale.
- Lo scioglimento dell'unione civile comporta la perdita del cognome comune (da intendersi comunque puramente come "affettivo")
Scioglimento della Unione Civile
Stando alla norma, l'Unione Civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, e si applicano le attuali norme previste per il divorzio di matrimoni, ad esclusione dell'istituto della separazione.
L'applicativo verrà presto aggiornato per includere anche le casistiche previste dalle formule 11 e 12 dell'Allegato "A" Formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso - 28 luglio 2016, ovvero la redazione dell'atto di Accordo e quello di Conferma dell'Accordo.
Annotazioni
Così come avviene per i matrimoni, anche le Unioni Civili devono essere annotate tramite l'apposizione di apposita annotazione a margine sugli Atti di Nascita delle Parti.
Il formulario attuale prevede l'apposizione di annotazione sull'Atto di Nascita delle Parti nei casi di:
- Costituzione della Unione Civile (Formule 13, 16)
- Scioglimento della Unione Civile (Formule 14, 15)
- Cambiamento di Cognome mediante anteposizione o posposizione del cognome comune della Unione Civile (Formula 17) (annullata con Decreti Legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19/01/2017)
E' prevista anche annotazione su eventuale Atto di Matrimonio
- Nel caso in cui i due coniugi, a seguito di rettifica del sesso dichiarino di costituire comunque una Unione Civile tra loro (Formula 18)
- Nel caso di scioglimento della unione civile costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi (Formule 19, 20)
Sono inoltre previste delle annotazioni da apporre sugli stessi Atti di Costituzione della Unione Civile, nei casi di:
- Scelta del cognome (Formula 21) (annullata con Decreti Legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19/01/2017)
- Scelta del regime di separazione dei beni (Formula 22)
L'applicativo è già stato aggiornato per prevedere l'apposizione e per le comunicazioni ai comuni interessati della annotazioni più comuni, e verranno a breve implementate tutte le casistiche fino ad ora previste dal formulario.
Certificazione
Un Atto di Dichiarazione Costitutiva dell'Unione Civile, darà luogo a certificazione.
Così come per gli Atti di Matrimonio, Nascita e Morte, sono stati implementati il "Certificato di Unione Civile" e l' "Estratto di Unione Civile" , entrambi rilasciabili dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Entrambi sono producibili dalle Stampe presenti in allegato all'Atto di Unione Civile, come da immagine di esempio che segue:
All'interno del Certificato vengono riepilogati solamente i dati delle due parti, indicando gli estremi dell'Atto di Dichiarazione di Costituzione dell'Unione.
All'interno dell' Estratto vengono invece indicate anche le generalità dei testimoni, e il contenuto di eventuali annotazioni certificabili presenti sull'atto.
Entrambi sono anche rilasciabili tramite l'apposita funzione Certificazione (accessibile da Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Sportello)
Il certificato/estratto è rilasciabile solo per i soggetti che hanno un Atto di Unione Civile presente negli archivi dello Stato Civile, e se marcato come certificabile.
Se per un soggetto è presente un Atto di Unione certificabile, verrà identificato tramite una spunta verde in corrispondenza della nuova colonna UCI
come da immagine di esempio che segue:
Comunicazione all'Anagrafe di Unione Civile
A seguito di redazione di un Atto di Costituzione di Unione Civile, o di Trascrizioni, l'applicativo prevede sempre una relativa Comunicazione all'Ufficio Anagrafe che viene indirizzata ai comuni di residenza della parti, come da immagine di esempio che segue:
Nel caso in cui sia previsto, e nel caso in cui uno o entrambi i soggetti siano residenti nella propria anagrafe, l'applicativo a seguito dell'avvenuta conferma di salvataggio dell'atto in archivio, è in grado di generare anche delle proposte automatiche di aggiornamento degli archivi anagrafici.
queste comunicazioni verranno raccolte in un contenitore in attesa di una ulteriore conferma da parte dell'Ufficiale di Anagrafe, che si trova alla voce di menù: Anagrafe -> Gestione Popolazione -> Attività -> Comunicazioni da Stato Civile .
Le comunicazioni che si vengono a creare, consentono all'Ufficiale di Anagrafe di registrare velocemente l'evento nei propri archivi anagrafici, e prevede una compilazione automatica della maggior parte dei dati che si desumono dall'Atto di Stato Civile.
Quando l'applicativo è in grado di generare una comunicazione automatica, viene sempre posto un messaggio a video come da immagine di esempio che segue:
Nota bene: la generazione automatica della comunicazione all'anagrafe è prevista nella maggior parte dei casi di eventi che riguardano la costituzione di una Unione Civile; vi sono poi delle comunicazioni (come ad esempio quelle relative ad uno Scioglimento o Variazione delle Generalità) che vengono generate durante l'inserimento di una Annotazione su un atto già presente in archivio (vedi anche: Inserimento Annotazioni di Stato Civile).
Non tutti i casi tuttavia prevedono la generazione automatica della comunicazione, ad esempio alcuni casi di trascrizioni generiche, o comunque in tutti i casi ove la procedura non è in grado di individuare con certezza assoluta la condizione del soggetto in anagrafe; vi è poi la condizione sine qua non per la quale in fase di redazione dell'atto l'operatore di stato civile abbia correttamente ricercato i dati dall'archivio anagrafico (in caso contrario l'applicativo non può desumere quale sia il soggetto/famiglia interessati dall'evento).
In tutti quei casi dove non vi è una comunicazione automatica, è sempre possibile procedere manualmente alla registrazione della Unione Civile in anagrafe (per i dettagli consulta la guida delle Unioni Civili in Anagrafe).
Le comunicazioni automatiche in attesa di essere processate dall'anagrafe, si trovano alla voce di menù: Anagrafe -> Gestione Popolazione -> Attività -> Comunicazioni da Stato Civile
e vengono presentate in una griglia come quella della immagine di esempio che segue:
E' sufficiente un doppio-click sulla riga del soggetto per confermare l'aggiornamento dei dati in anagrafe, come da immagine di esempio:
Sarà possibile vedere immediatamente gli effetti nella Scheda Individuale AP5, come da immagine di esempio che segue:
Nota: se le parti sono tutte e due residenti nella propria anagrafe, l'operazione andrà ripetuta per entrambe.
Per tutti i dettagli consulta la guida delle Unioni Civili in Anagrafe.
Riferimenti Normativi
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Come Modificare un Atto Provvisorio in un Atto in Parte I o II
Ipotizziamo che si sia registrato un Atto con il Registro Provvisorio (ad esempio al Numero 7), e che adesso lo si voglia rettificare come Atto del Registro Ufficiale (ad esempio al Numero 1 in Parte I).
In tal caso è possibile seguire le istruzioni come da esempio che segue.
Nota Bene: la funzione in oggetto richiede un utente con il permesso di operare nei Controlli Diagnostici.
1) Richiamare l'Atto redatto nel Registro Provvisorio dalla voce di menù: Demografico -> Stato Civile -> Atti -> Ricerca/Modifica
2) Nella variabile Testata accendere il flag da bonificare
3) Andare alla voce di menù: Gestione -> Configurazione -> Moduli di Base -> Controlli Diagnostici
Avviare il diagnostico n.26 "Atti da Bonificare"; il software indica il numero di tutti gli atti marcati come da bonificare.
Procedere cliccando sul simbolo e scegliere Correggi , come da immagine di esempio che segue:
4) Seguirà un elenco di tutti gli atti marcati come da bonificare; evidenziare quello desiderato e scegliere dal menù a tendina la Azione = Correggi
Si aprirà una maschera dove poter rettificare i dati relativi al Numero e Parte, come da immagine di esempio:
Premere il pulsante per Confermare la rettifica desiderata.
Nota bene: verificare sempre che il numero nel registro corrisponda con quello stampato fisicamente sulla copia cartacea dell'atto stesso.