Differenze tra le versioni di "Convivenze di Fatto"
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|[[File:Convivenze di Fatto 15.png|Attenzione!|left]]<big>'''NOTA BENE:''' affinché l'applicativo consideri che venga istituita una nuova convivenza di fatto con annessa dichiarazione, ''la data della dichiarazione deve coincidere con la data di decorrenza della pratica.'' | |||
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In caso contrario, il software non presenterà le stampe di dichiarazione! | In caso contrario, il software non presenterà le stampe di dichiarazione! |
Versione delle 08:45, 7 set 2016
Demografico | Anagrafe | Stato Civile | Elettorale | Leva | Sportello | Giudici Popolari | Cimiteri | Videotutorial |
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Nota bene: le funzionalità sono disponibili con l'aggiornamento dell'Applicazione Anagrafe della Popolazione 1.11.15.4.0 o superiore
Introduzione
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obbiettivo di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche.
La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro Paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi.
I commi dall'1 al 35 riguardano le Unioni Civili ed interessano lo Stato Civile (e di conseguenza anche l'Anagrafe)
I commi dal 36 al 65 riguardano le Convivenze di Fatto ed interessano solo l'Anagrafe
(I commi dal 66 al 69 contengono disposizioni finanziarie necessarie per salvaguardare gli equilibri di Bilancio dello Stato a seguito dell’introduzione di questi due nuovi istituti)
E' opportuno precisare che:
- le Unioni Civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un Atto di Stato Civile, esattamente come avviene per il Matrimonio
- le Convivenze di Fatto interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in Anagrafe
- il Contratto di Convivenza può essere fatto a corredo di una Convivenza di Fatto anagrafica, allo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali, e va effettuato da un professionista (Notaio o Avvocato) per poi essere registrato anche in anagrafe.
come da schema riassuntivo che segue:
Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente
ad esempio, se una coppia ha contratto un matrimonio, non può anche essere unita civilmente o istituire una convivenza di fatto.
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In questa guida ci si occuperà quindi delle Convivenze di Fatto (Anagrafiche)
Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per conviventi di fatto:
Due persone maggiorenni
Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
Non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile
nota bene: tutti e tre i requisiti sopraindicati devono essere soddisfatti
La Dichiarazione di Convivenza di Fatto è un procedimento anagrafico, che risulta inglobato nella pratica migratoria per i casi in cui la dichiarazione è contestuale ad una pratica di movimentazione delle persone che ha per oggetto la loro iscrizione nella stessa famiglia; è invece un procedimento a sé stante nel caso in cui i dichiaranti già appartengano alla stessa famiglia.
Questo secondo caso prevede un nuovo procedimento con un suo iter, infatti siamo in presenza di un’istanza per la quale avviare un procedimento e rilasciarne ricevuta di avvio, richiedere alla polizia urbana l’accertamento, acquisire l’esito e provvedere alla comunicazione della conseguente decisione agli interessati.
Il Contratto di Convivenza è un istituto facoltativo che, se trasmesso all’anagrafe, costituisce oggetto di registrazione anagrafica, e di annotazione sulla certificazione, con riferimento agli estremi citati dalla circolare. Dato che il contratto può essere modificato o risolto, anche queste circostanze sono oggetto di registrazione anagrafica, con gli estremi previsti e la causale di cessazione.
NOTA BENE: l'accesso alle nuove funzionalità prevede l'attribuzione di nuovi specifici permessi utente
Senza i permessi necessari non sarà possibile gestire e/o visualizzare i dati delle Convivenze di Fatto; consultare il proprio referente informatico per l'attribuzione dei seguenti permessi:
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Costituzione di Una Convivenza di Fatto (contestualmente ad una Pratica Anagrafica)
Inizio della Pratica
La costituzione di una convivenza di fatto, posto che vi siano i requisiti, può avvenire contestualmente ad una Pratica Anagrafica di Iscrizione o Cambio Indirizzo, oppure per due soggetti che già risiedono nello stesso nucleo famigliare.
In questo paragrafo viene mostrata la procedura nel caso di costituzione di una nuova Convivenza di Fatto, contestualmente ad una Pratica APR (di Iscrizione o Variazione Indirizzo).
- La Pratica APR di Iscrizione, o di Cambio Indirizzo, si inizia a redigere come di consueto, compilando la Testata con i dati relativi alla causale, la provenienza, la famiglia e l'indirizzo di destinazione, etc.
- Si procede poi normalmente ad inserire i componenti che faranno parte della pratica, inserendo tutti i dati che si conoscono (Cittadinanza, Stato Civile, Dati di Nascita, Documenti, etc.).
- Per istituire una Convivenza di Fatto, occorre selezionare il primo dei soggetti interessati e cliccare sul pulsante Aggiungi Scheda e scegliere Convivenza di Fatto , come da immagine di esempio che segue:
- Aggiungendo una scheda Convivenza di Fatto si avrà la possibilità di caricare tutti i dati di cui si è in possesso, come da immagine di esempio che segue:
- Data Dichiarazione si intende la data alla quale viene resa nota la dichiarazione del cittadino all'Ufficio Anagrafe; nel caso la prima dichiarazione sia contestuale alla pratica (come nel caso qui trattato) corrisponderà alla data di validità della pratica.
- Comune Dichiarazione è il comune ove viene fatta la dichiarazione, che potrebbe essere il proprio comune di lavoro, o anche un altro comune nel caso in cui la prima dichiarazione sia stata fatta altrove e ci viene trasmessa.
- Convivente serve ad indicare con chi si instaura la Convivente di Fatto e l'eventuale Contratto di Convivenza
ART. 1 Legge 20/05/2016 n. 76 Comma 50 prevede che: "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un Contratto di convivenza."
Il Comma 51 prevede poi che "Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità". |
Questo significa che i soggetti non necessitano obbligatoriamente di un Contratto di Convivenza ai fini della istituzione di una Convivenza di Fatto; il Contratto è da considerarsi "accessorio" nel caso in cui si desidera regolare anche i rapporti patrimoniali.
I soggetti potrebbero non avere in mano alcun contratto al momento della Dichiarazione di Istituzione di Convivenza di Fatto, o potrebbero invece averne già uno (magari istituito in altro comune) ancora valido; questo spiega il perché il software permette di compilare questi dati già in questa fase, pur non rendendoli campi obbligatori.
I campi previsti sono quindi:
- Estremi del Contratto di Convivenza
- Data e Comune riferiti all'eventuale Contratto di Convivenza stipulato da Notaio o Avvocato
- Professionista dove indicare il titolo (Notaio o Avvocato) e il nominativo del professionista dove si è sottoscritto l'eventuale Contratto di Convivenza.
- Ordine/Distretto dove poter specificare gli estremi di iscrizione all'albo del professionista
- Data Comunicazione e Protocollo permettono di poter indicare gli estremi di ricezione della copia del Contratto di Convivenza (il Comma 52 prevede che il professionista trasmetta copia del contratto al comune di residenza entro 10gg dalla stipula)
Va sottolineato che, per i motivi sopra descritti, gli Estremi dell'eventuale Contratto di Convivenza non sono obbligatori, e possono essere tranquillamente caricati anche in un secondo tempo.
Nota bene: la Scheda "Convivenza di Fatto" va caricata e compilata per entrambe i soggetti coinvolti! Esattamente come si fa ad esempio per la Scheda Matrimonio
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Stampe
Durante la prima fase della pratica, a corredo di quelle già presenti, sono state aggiunte due nuove stampe:
- Dichiarazione Costituzione Convivenza di Fatto da fare firmare ad entrambe i soggetti interessati.
- Comunicazione di Avvio Procedimento di Costituzione Convivenza di Fatto che si rilascia come ricevuta per gli interessati.
NOTA BENE: affinché l'applicativo consideri che venga istituita una nuova convivenza di fatto con annessa dichiarazione, la data della dichiarazione deve coincidere con la data di decorrenza della pratica.
Scheda Individuale (AP5)All'interno di ogni Scheda Individuale, vengono mostrati gli eventuali dati relativi ad una Convivenza di Fatto (esattamente come già avviene ad esempio per un matrimonio o un divorzio).
Attività / IterL'iter della Pratica APR proseguirà con il normale flusso di lavoro senza alcuna differenza rispetto ad una tradizionale Pratica di Iscrizione o Variazione Indirizzo.
Proseguimento e Conclusione della PraticaUna volta inseriti i dati relativi alla Convivenza di Fatto nella prima fase di apertura della pratica, questa proseguirà con il suo normale iter.
Dichiarazione di Costituzione Convivenza di Fatto (per soggetti già dimoranti nello stesso nucleo famigliare)Avvio del ProcedimentoNei paragrafi precedenti si è visto come poter gestire la Dichiarazione, e quindi la Costituzione, di una nuova Convivenza di Fatto contestualmente ad una Pratica APR di Iscrizione o Cambio Indirizzo.
Attività / Iter / Conclusione del ProcedimentoDopo aver prodotto le stampe iniziali ad apertura del procedimento di Dichiarazione di Costituzione di Convivenza di Fatto (Vedi paragrafo precedente), viene a crearsi una attività relativa all'accertamento da parte della Polizia Municipale, come già avviene ad esempio per le Pratiche Migratorie APR.
Scheda Individuale (Ap5) e Scheda di Famiglia (Ap6)Sia che la Convivenza di Fatto venga istituita contestualmente ad una Pratica APR, o con un procedimento di Dichiarazione successivo, nella Scheda Individuale (Ap5) e nella Scheda di Famiglia (Ap6) è stato previsto uno specchietto apposito che ne riepiloga i dati fondamentali, come da immagini di esempio che seguono:
Certificato Convivenza di FattoLe disposizioni in materia, prevedono che sia possibile certificare la presenza di una Convivenza di Fatto e dell'eventuale Contratto di Convivenza; pertanto tra i certificati di anagrafe disponibili, è stato aggiunto il Certificato di Convivenza di Fatto.
Cessazione della Convivenza di FattoSe per quanto riguarda la costituzione di una Convivenza di Fatto vi è una dichiarazione che viene poi accertata dall'Ufficiale di Anagrafe, per quanto riguarda l'eventuale cessazione si applicano gli stessi principi anagrafici; ovvero la Convivenza di Fatto può essere cessata dietro dichiarazione degli stessi interessati o a seguito di un accertamento che ne attesti il venire a meno dei requisiti.
Cessazione su Richiesta degli InteressatiNel caso in cui anche solo uno dei due soggetti interessati, desideri porre fine alla Convivenza di Fatto, potrà farlo rendendo una Dichiarazione di Cessazione di Convivenza di Fatto.
Cessazione d'UfficioSe nel corso del tempo, per anche solo uno dei due soggetti che compongono la Convivenza di Fatto, dovesse cessare uno dei requisiti fondamentali per la costituzione di una Convivenza di Fatto, questa verrà automaticamente cessata dalla procedura.
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