Differenze tra le versioni di "Anagrafe Popolazione Temporanea"
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Cittadini che non si trovano nella condizione di stabilire la residenza nel proprio comune, ma che comunque vi dimorano provvisoriamente per motivi di lavoro, famiglia o di studio, possono chiedere l'iscrizione allo '' '''Schedario della Popolazione Temporanea''' ''. | |||
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L'iscrizione alla ''Anagrafe Temporanea'' non dà diritto al rilascio di alcuna certificazione anagrafica; viene comunque rilasciata una ricevuta contestualmente alla domanda di iscrizione e a richiesta un ''Certificato di Iscrizione alla Anagrafe Temporanea''. | |||
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'''Chi può fare domanda?''' | |||
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L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da: | |||
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- cittadini italiani residenti in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 4 mesi; | |||
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- cittadini di stato terzo (non appartenenti all'unione europea), residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 4 mesi; | |||
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- cittadini dell'Unione europea, residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi (D. Lgs. 30/2007). | |||
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'''Validità''' | |||
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Quando la permanenza nel comune supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e l'ufficiale di anagrafe deve provvedere alla cancellazione dallo Schedario della Popolazione Temporanea. | |||
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Il cittadino, se lo desidera, potrà chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR); ma tale operazione non viene fatta d'ufficio. | |||
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Trascorso un anno dalla cancellazione, sarà invece possibile presentare una nuova domanda di iscrizione alla Popolazione Temporanea. | |||
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Versione delle 08:45, 13 giu 2016
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Introduzione
Cittadini che non si trovano nella condizione di stabilire la residenza nel proprio comune, ma che comunque vi dimorano provvisoriamente per motivi di lavoro, famiglia o di studio, possono chiedere l'iscrizione allo Schedario della Popolazione Temporanea .
L'iscrizione alla Anagrafe Temporanea non dà diritto al rilascio di alcuna certificazione anagrafica; viene comunque rilasciata una ricevuta contestualmente alla domanda di iscrizione e a richiesta un Certificato di Iscrizione alla Anagrafe Temporanea.
Chi può fare domanda?
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da:
- cittadini italiani residenti in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 4 mesi;
- cittadini di stato terzo (non appartenenti all'unione europea), residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 4 mesi;
- cittadini dell'Unione europea, residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi (D. Lgs. 30/2007).
Validità
Quando la permanenza nel comune supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e l'ufficiale di anagrafe deve provvedere alla cancellazione dallo Schedario della Popolazione Temporanea.
Il cittadino, se lo desidera, potrà chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR); ma tale operazione non viene fatta d'ufficio.
Trascorso un anno dalla cancellazione, sarà invece possibile presentare una nuova domanda di iscrizione alla Popolazione Temporanea.